Scattano gli obblighi generali
- Riciclabilità (art. 6) — dal 12 agosto 2026: tutti gli imballaggi immessi sul mercato devono essere riciclabili (principio generale; i criteri di progettazione si applicano dal 2030 e la riciclabilità ‘su scala’ dal 2035).
- Riutilizzabilità (art. 11) — dal 12 agosto 2026: si applica il requisito di riutilizzabilità (un imballaggio è riutilizzabile se soddisfa i criteri dell'art. 11).
- PFAS (art. 5) — dal 12 agosto 2026: gli imballaggi a contatto con alimenti non possono essere immessi sul mercato se contengono PFAS pari o superiori ai valori limite fissati dal Regolamento.
- Metalli pesanti (art. 5) — dal 12 agosto 2026: limiti specifici per la somma delle concentrazioni di piombo, cadmio, mercurio e cromo esavalente negli imballaggi o loro componenti.
- Sostanze che destano preoccupazione (art. 5) — dal 12 agosto 2026: gli imballaggi vanno fabbricati riducendone al minimo presenza e concentrazione.
- Dichiarazione di conformità UE (art. 39; all. VII-VIII) — dal 12 agosto 2026: il fabbricante (unico soggetto responsabile nella filiera) redige, per ciascun imballaggio, il fascicolo tecnico e la dichiarazione di conformità. È un documento dinamico, che si aggiorna con l'entrata in vigore progressiva delle prescrizioni, e va conservato 5 anni (monouso) o 10 anni (riutilizzabili).
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