Che cos’è il Fondo di Garanzia per le PMI e perché conviene conoscerlo?
Che cos’è il Fondo di Garanzia per le PMI e perché conviene conoscerlo?
Il Fondo di garanzia per le PMI è uno strumento istituito con Legge n.662/96, operativo dal 2000 e che ha la finalità di favorire l’accesso alle fonti finanziarie delle piccole e medie imprese e delle start up attraverso la concessione di una garanzia pubblica. Grazie al Fondo, l’impresa ha la concreta possibilità di sostituire, in parte o in toto, le garanzie richieste dai finanziatori. In particolare, sugli importi garantiti dal Fondo, non possono essere raccolte ulteriori garanzie reali (ipoteche, pegni, etc.). In nessun caso, il Fondo offre contributi in denaro.
La garanzia costituisce per le banche una mitigazione del rischio di credito e offre loro la possibilità di ridurre in modo importante gli assorbimenti patrimoniali. Per questo, risulta molto utile per le imprese utilizzarla per migliorare le variabili di accesso al credito (condizioni contrattuali relative al rapporto di finanziamento: prezzo del credito, durata, importo etc.).
Quali criteri vengono utilizzati dal Fondo per valutare l'ammissibilità delle imprese?
Con la riforma del Fondo del 2019, è stato introdotta una calibrazione tra l’importo della garanzia accordata, il livello di rischiosità dell’impresa e il tipo di operazione sottostante. Dal 2019 è infatti prevista:
- l’applicazione di un modello di valutazione, formato da 5 classi di rating e simile al modello di rating delle banche;
- l’articolazione delle misure massime di garanzia sulle operazioni finanziarie in funzione della probabilità di inadempimento dell’impresa e della tipologia dell’operazione finanziaria;
- l’esenzione dall’applicazione del modello di valutazione per le operazioni finanziarie per le quali è prevista una equa ripartizione del rischio tra soggetto finanziatore (banca), garante di primo livello (Confidi) e Fondo (cd. operazioni finanziarie a rischio tripartito) e per alcune tipologie di imprese.
Le imprese possono, quindi, accedere alla garanzia attraverso il modello di valutazione, caratterizzato da una struttura modulare composta da:
- dati economici-finanziari degli ultimi 2 bilanci depositati per identificare il profilo di rischio patrimoniale, economico e finanziario;
- dati andamentali della Centrale Rischi di Banca d’Italia o altri Credit Bureau per identificare il profilo di rischio di credito.
A questi si aggiunge un blocco informativo che valuta la presenza di atti ed eventi pregiudizievoli a carico dell’impresa.
Invece, sono ammissibili senza valutazione del merito di credito:
- le start-up innovative e gli incubatori certificati
- i soggetti beneficiari di operazioni di microcredito, importo ridotto, rischio tripartito operazioni, Resto al Sud.
Valutazione finale
La valutazione finale è il risultato della probabilità di inadempimento, dalle classi di valutazione e delle fasce di valutazione, come riassunto nella tabella seguente:
Il risultato è utilizzabile anche per individuare il credit scoring di Regione Lombardia e il rating di Simest.
Start-up non innovative
Le start-up non innovative sono valutate attraverso l’analisi del business plan e dei bilanci previsionali triennali, compilati secondo lo schema del c.d. allegato 7.
Le start-up non innovative possono chiedere la garanzia solo su operazioni per investimenti e se i mezzi propri sono superiorei al 25% dell’importo del programma di investimento. Tali vincoli di finalità e di incidenza dei mezzi propri, così come l'obbligo di valutazione del merito di credito e della relativa presentazione del c.d. allegato 7, decadono se l'operazione viene garantita da un soggetto garante autorizzato.
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