Misure di trasparenza nel sistema delle erogazioni pubbliche

Art. 1, commi da 125 a 129, Legge 4 agosto 2017 nr. 124 (c.d. Legge Concorrenza)

L’Art. 1, commi da 125 a 129, della Legge nr. 124/2017 configura una serie di obblighi di pubblicità e trasparenza a carico di una pluralità di soggetti che intrattengono rapporti con le Pubbliche Amministrazioni o con altri soggetti pubblici, nonché con società controllate di diritto o di fatto direttamente o indirettamente da Pubbliche Amministrazioni.

Più specificatamente:

  • le associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale e quelle presenti in almeno cinque Regioni individuate con decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare;
  • le associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale;
  • le associazioni, le fondazioni e le ONLUS

sono tenute a pubblicare - entro il 28 febbraio di ogni anno - nei propri siti o portali digitali, “le informazioni relative a sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque a vantaggi economici di qualunque genere ricevuti dalle medesime pubbliche amministrazioni e dai medesimi soggetti nell’anno precedente”.

  • Le Imprese “sono tenute a pubblicare tali importi nella nota integrativa del bilancio di esercizio e nella nota integrativa dell’eventuale bilancio consolidato”.

L’inosservanza di tale obbligo comporta la restituzione delle somme ai soggetti eroganti entro il 31 maggio di ogni anno.

Gli obblighi di pubblicazione non sussistono per i vantaggi economici di valore inferiore a Euro 10.000.

La complessità delle questioni giuridiche prospettate dalla norma in esame ha indotto il Ministero dello Sviluppo Economico (MISE) a formulare tre specifici quesisti al Consiglio di Stato:

     1) Sulla decorrenza degli obblighi di comunicazione

Il MISE – sulla base della formulazione letterale delle nuove disposizioni e anche di un’interpretazione fornita dal Ministero del Lavoro – ritiene che la decorrenza dei nuovi obblighi possa essere così articolata:

  •  i soggetti percettori ed erogatori dovrebbero effettuare in maniera strutturata e sistematica la raccolta dei dati relativi alle erogazioni a partire dal 2018;
  • la pubblicità e la trasparenza delle informazioni raccolte dovrebbe essere assicurata mediante pubblicazione sui siti, entro il 28 febbraio 2019.

Un’anticipazione degli effetti delle misure contenute nella Legge annuale (in vigore dal 29 agosto scorso) alle erogazioni del 2017, infatti, comporterebbe un’applicazione retroattiva dell’obbligo di pubblicità, in contrasto con il principio generale di irretroattività della legge, nonché oneri gravosi per gli operatori nel reperimento dei dati relativi ai primi nove mesi del 2017. 

    2) Sull’ applicazione delle sanzioni in caso di mancata pubblicazione

Come sopra anticipato, la Legge annuale prevede la restituzione delle sovvenzioni ai soggetti eroganti in caso di inosservanza degli obblighi di pubblicazione. Tuttavia, sulla base del tenore letterale del comma 125, il MISE ritiene che la sanzione della restituzione dell’erogazione potrebbe essere a carico delle sole imprese e non di tutti gli altri soggetti tenuti alla pubblicazione delle informazioni (associazioni di protezione ambientale, di tutela dei consumatori, Onlus e fondazioni, associazioni in senso generico).  Essendo, infatti, la sanzione della nullità qualificabile come disposizione eccezionale, sarebbe esclusa ogni interpretazione estensiva della stessa.

     3) Sul Controllo e vigilanza degli obblighi di pubblicità

In assenza di specifiche indicazioni, il MISE ha chiesto al Consiglio di Stato di verificare se l’ANAC sia competente a emanare linee guida ed esercitare il potere di controllo sull’attuazione degli obblighi in esame, ovvero se siano le singole Amministrazioni legittimate alle predette attività in ragione della natura dei soggetti obbligati alla pubblicazione delle erogazioni ricevute da soggetti pubblici.

In attesa dell’orientamento interpretativo del Consiglio di Stato, Assolombarda ha sospeso ogni pubblicazione di dati e informazioni in conformità alla normativa in esame.

Avremo cura di aggiornarvi sulla pronuncia del Consiglio di Stato, oltre che – più in generale – sull’attuazione della nuova disciplina.
 

Contatti


Ulteriori informazioni e chiarimenti possono essere richiesti al Settore Fisco e Diritto d’Impresa - Servizio Legale alle Imprese - (elena.tiberio@assolombarda.it; 02.58370731)

 

 

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