Piano Emergenza Caldo 2023

Sono disponibili le nuove indicazioni regionali per il contrasto delle ondate di calore per l’anno 2023. L'INL ha anche emanato una nuova nota al riguardo.

Regione Lombardia, in coerenza con quanto indicato dall’OMS e dal Piano Nazionale del Ministero della Sanità, ha approvato con il Decreto n. 255 del 20/06/2023 il Piano per la gestione e la prevenzione degli effetti conseguenti alle ondate di calore - anno 2023".

All’interno di questo Piano, ATS Brianza riveste un ruolo fondamentale nella predisposizione di un piano di interventi volti a prevenire e gestire gli effetti conseguenti a ondate climatiche caratterizzate da elevate temperature ambientali.

L’impegno di ATS ha come obiettivo principale quello di ridurre le emergenze sanitarie associate alle ondate di calore estive sia attraverso la diffusione di informazioni utili a contrastare gli effetti fisiologici negativi delle elevate temperature, sia attraverso la messa in campo di iniziative specifiche a favore delle persone che sono particolarmente fragili.

In particolare i referenti del Programma WHP di ATS Brianza, nell’ambito delle attività di promozione della salute e del benessere sul lavoro, collaborano attivamente nella campagna informativa e, come di consueto, mettono a disposizione all’interno del canale dedicato di ATS Brianza materiale e strumenti utili per migliorare il livello di informazione di lavoratori, cittadini e dell’intera comunità.

Queste campagne informative sono utili per sensibilizzare l’ampia rete della realtà produttiva del territorio, con particolare riferimento alle categorie di lavoratori più a rischio: operai addetti a trasporto e produzione di materiali, addetti a macchinari e utensili, occupati all’aperto (manovratori, installatori, asfaltatori, cantonieri stradali, cavatori, edili ecc.).

Nuova nota dell'INL

L'Ispettorato Nazionale del Lavoro ha approvato una nuova nota su questo argomento; si riportano i passaggi fondamentali:

  • Durante lo svolgimento dell’attività ispettiva, da parte dell’Ispettorato, si dovrà porre attenzione alla presenza nel DVR e/o nel POS, ove applicabile, della valutazione del rischio da calore e delle misure di prevenzione e protezione previste.
  • In caso di carenza di tale valutazione si rinvia alla nota del 2022: “Qualora durante l’attività ispettiva si riscontri, nei settori in cui il rischio è maggiore (ad es. lavori all’aperto), l’assenza della valutazione del rischio specifico o delle misure di prevenzione da porre necessariamente in atto, si ritiene che si debba procedere non solo ad emettere il verbale di prescrizione ai sensi dell’art. 181, comma 1, del d.lgs. n. 81/2008, in combinato disposto con l’art. 28, co 2, lett. a) (assenza della valutazione del rischio “microclima”), ovvero lett. b) (mancata indicazione delle misure di prevenzione e protezione) del medesimo d.lgs., ma anche ad impartire un ordine di Polizia Giudiziaria, ai sensi dell’art. 55 del c.p.p.
    Quest’ultimo comporta la sospensione immediata dei lavori o, nei confronti dei lavoratori interessati, delle attività lavorative prive di una valutazione del rischio specifico. I lavori potranno riprendere non appena il datore di lavoro abbia adottato tutte le misure necessarie atte ad evitare/ridurre il rischio, in adempimento del verbale di prescrizione.
    Qualora invece, durante l’accesso ispettivo, risulti che il datore di lavoro abbia proceduto alla valutazione del rischio e abbia individuato le misure di prevenzione e protezione, e tuttavia le stesse non siano rispettate, si procederà ad emettere un verbale di prescrizione nei confronti del preposto ai sensi dell’art. 19, co. 1, lett. a), per non aver vigilato “sulla osservanza delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro
    ”.
    Regole ad hoc valgono per i cantieri edili.
  • Si sottolinea, in particolare, come la ripresa delle lavorazioni interessate sia condizionata all’adozione di tutte le misure necessarie atte ad evitare/ridurre il rischio, in adempimento del verbale di prescrizione.
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