Covid-19 - Trasporti: regolamento europeo su proroga certificati, autorizzazioni e licenze

E’ stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale della UE del 27 maggio 2020, n. L165, il Regolamento (UE) 2020/698 del 25 maggio scorso, che stabilisce misure specifiche e temporanee per prorogare alcuni termini di validità di certificati, licenze e autorizzazioni e rinviare verifiche e attività formative periodiche in materia di trasporti.

Il provvedimento si pone l’obiettivo di dare base giuridica comune al regime di proroghe introdotte dagli Stati membri (SM) nella legislazione del trasporto, in particolare in tema di revisione di veicoli, patenti, CQC, licenze comunitarie, superando quindi il riconoscimento reciproco da parte dei Paesi membri.
Il regolamento si applica dal 4 giugno 2020; l’articolo 3, paragrafo 4, l’articolo 4, paragrafo 6, l’articolo 5, paragrafo 5, l’articolo 7, paragrafo 5, l’articolo 8, paragrafo 5, e l’articolo 11, paragrafo 5, si applicano dal 28 maggio 2020.

Settore stradale
Direttiva 2003/59/CE (art.2)
- formazione periodica: i termini relativi a tale attività (che sarebbero scaduti o che scadrebbero nel periodo compreso tra il 1° febbraio e il 31 agosto 2020) sono prorogati per un periodo di 7 mesi. I CIP restano validi per il medesimo periodo;
- codice armonizzato "95" (allegato I - Direttiva 2006/126/CE): riportato sulle patenti di guida o sulla CQC si considera prorogata per un periodo di 7 mesi dalla data indicata su ciascuna patente di guida o carta di qualificazione del conducente;
- carta di Qualificazione del Conducente (CQC): con scadenze tra il 1° febbraio e il 31 agosto 2020, è prorogata per un periodo di 7 mesi dalla data di scadenza indicata su ciascuna carta.
Uno SM, che ritenga che la data del 31.08.2020 non sia sufficiente per completare la formazione periodica, la relativa certificazione, l’apposizione della marcatura del codice armonizzato «95» dell’Unione o il rinnovo delle CQC, ha facoltà di presentare una richiesta motivata di autorizzazione alla Commissione - entro il 1° agosto 2020 - per applicare una proroga più lunga rispetto al periodo febbraio/agosto oppure ai 7 mesi. La Commissione, constatato che sono soddisfatte le condizioni, è chiamata ad adottare una decisione che autorizza lo SM ad applicare una proroga di detti termini, pubblicando la decisione sulla GUCE.

Direttiva 2006/126/CE (art. 3)
- patente di guida: la validità delle patenti di guida con scadenza tra il 1° febbraio e il 31 agosto 2020 è prorogata per un periodo di 7 mesi dalla data indicata sulla patente di guida.
Anche in questo caso, se fosse impossibile effettuare per lo SM il rinnovo delle patenti di guida anche dopo il 31 agosto 2020, a causa delle misure adottate per impedire o contenere la diffusione della Covid-19, può presentare una richiesta motivata di autorizzazione ad applicare una proroga dei periodi indicati nel paragrafo precedente.

Regolamento (Ue) n. 165/2014 (art. 4)
- revisione periodica dei tachigrafi: la revisione che doveva essere effettuata tra il 1° marzo e il 31 agosto 2020, può essere effettuata entro e non oltre 6 mesi dalla data in cui doveva essere eseguita. È ammessa quindi la circolazione dei veicoli in tale periodo;
- carta di qualificazione del conducente (CQC): qualora il conducente chieda il rinnovo della CQC nel periodo compreso tra il 1° marzo e il 31 agosto 2020, le autorità competenti degli SM rilasciano una nuova carta del conducente entro due mesi dalla ricezione della richiesta.
Con riguardo alla sostituzione, se il conducente lo richiede nel periodo compreso tra il 1° marzo e il 31 agosto 2020, la carta sostitutiva sarà rilasciata entro due mesi dalla ricezione della richiesta. Il conducente è autorizzato alla guida fino a quando non riceve una nuova carta del conducente dalle autorità di rilascio delle carte, a condizione che possa dimostrare di aver restituito la carta all’autorità competente in quanto danneggiata o non correttamente funzionante e che ne ha richiesto la sostituzione.

E’ concesso agli SM, che non riescano ad effettuare revisioni periodiche o il rinnovo o la sostituzione delle carte del conducente anche dopo il 31 agosto 2020, di presentare una richiesta motivata di autorizzazione per prolungare il periodo di proroga.

Direttiva 2014/45/UE (art. 5)
- Revisione dei veicoli: i termini relativi ai controlli tecnici dei veicoli che avrebbero dovuto essere effettuati o che dovrebbero altrimenti essere effettuati nel periodo compreso tra il 1° febbraio e il 31 agosto 2020 sono prorogati per 7 mesi. Anche la validità delle carte di circolazione, che scadevano nel periodo suddetto, è prorogata di 7 mesi. È possibile richiedere una proroga più lunga, con gli stessi criteri indicati al punto precedente.

Regolamento (CE) n. 1071/2009 (art. 6)
- Idoneità finanziaria: l’idoneità finanziaria da documentare tra il 1° marzo e il 30 settembre 2020 può essere dimostrata entro il termine fissato dall’autorità competente che non può essere superiore a 12 mesi. Qualora lo SM constati che entro il 28 maggio 2020 un’impresa di trasporto non soddisfi tale requisito e abbia assegnato un termine per regolarizzarlo, l’autorità può prorogarlo purché tale termine non sia scaduto al 28 maggio 2020; il termine così prorogato non può superare i 12 mesi.

Regolamento (CE) n. 1072/2009 (art. 7)
- licenze comunitarie e delle copie conformi: la validità di quella con scadenza tra il 1° marzo e il 31 agosto 2020 è estesa per 6 mesi;
- attestati del conducente: la validità degli attestati, con scadenza tra il 1° marzo e il 31 agosto 2020, è estesa per un periodo di 6 mesi.
Anche in questo caso, vi è la possibilità da parte dello SM di richiedere una proroga più lunga.

Regolamento (CE) n. 1073/2009 (art.8)
- licenze comunitarie e delle copie conformi: tale documentazione, con scadenza tra il 1° marzo e il 31 agosto 2020, è prorogata per 6 mesi;
- domanda di autorizzazione di servizi regolari di trasporto effettuati con autobus: in deroga all’articolo 8, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1073/2009, la decisione relativa alla domanda di autorizzazione di servizi regolari presentata dai vettori tra il 12 dicembre 2019 e il 31 agosto 2020 è adottata dall’autorità competente per l’autorizzazione entro sei mesi dalla data di presentazione della domanda.
Se il rinnovo delle licenze comunitarie non è possibile anche dopo il 31 agosto 2020, lo SM membro può presentare una richiesta motivata di autorizzazione ad applicare una proroga dei periodi su indicati

Settore ferroviario
Direttiva (UE) 2016/798 (art. 9)
- certificati di sicurezza unico per le imprese ferroviarie: i termini per il rinnovo di tali certificati che sarebbero scaduti o che scadrebbero altrimenti nel periodo compreso tra il 1° marzo e il 31 agosto 2020 sono prorogati per 6 mesi. I certificati di sicurezza unici in questione restano validi per il medesimo periodo;
- autorizzazione di sicurezza per il gestore dell’infrastruttura ferroviaria: la validità delle autorizzazioni che sarebbero scadute o che scadrebbe nel periodo compreso tra il 1° marzo e il 31 agosto 2020 è estesa di 6 mesi.
Se impossibile il rinnovo, lo SM può chiedere una proroga.
 
Direttiva 2004/49/CE (art. 10):
- certificati di sicurezza: proroga di 6 mesi per il rinnovo dei certificati che sarebbero altrimenti scaduti o che scadrebbero altrimenti nel periodo compreso tra il 1° marzo e il 31 agosto 2020;
- autorizzazioni di sicurezza: i termini per il rinnovo delle autorizzazioni per il periodo suddetto sono prorogati per 6 mesi.
Vi è la possibilità per gli SM di chiedere un allungamento temporale della proroga.

Direttiva 2007/59/CE (art. 11)
- licenza dei macchinisti: la validità delle licenze che sarebbe scaduta o che scadrebbe nel periodo compreso tra il 1° marzo e il 31 agosto 2020 é prorogata di sei mesi dalla data su di esse indicata;
- controlli periodici relativi all’idoneità del macchinista: i termini relativi a tali controlli periodici che dovevano effettuarsi nell’intervallo di tempo sopra riportato sono prorogati di 6 mesi in ciascun caso.
Anche in questi casi, se lo SM ritiene impraticabile il rinnovo delle licenze o l’effettuazione dei controlli periodici anche dopo il 31 agosto 2020 può richiedere una proroga alla Commissione.

Direttiva 2012/34/UE (art. 12)
- riesame della licenza: i termini relativi all’effettuazione del riesame a intervalli regolari sono prorogati per 6 mesi;
- validità licenze temporanee: sono estese per 6 mesi a partire dalla data di scadenza.
Possibilità di proroga dei termini suddetti su richiesta dello SM.

Direttiva 2012/34/UE (art. 13)
- licenze/capacità finanziaria imprese ferroviarie: qualora un’impresa ferroviaria nel periodo compreso tra il 1° marzo e il 31 agosto 2020 non è più in possesso dei requisiti in materia di capacità finanziaria,  l’autorità preposta al rilascio delle licenze può, prima del 31 agosto 2020, decidere di non sospendere o non revocare la licenza dell’impresa ferroviaria in questione a condizione che non sussistano rischi per la sicurezza e che vi sia la prospettiva realistica di un soddisfacente risanamento finanziario dell’impresa ferroviaria nei 6 mesi successivi.

Settore marittimo e acque interne
Direttiva 96/50/CE (art. 14)
-  certificati di conduzione di navi per il trasporto di merci e di persone nella Comunità nel settore della navigazione interna: proroga dei termini di 6 mesi per sottoporsi alle visite mediche di coloro che compiono 65 anni.
Possibilità per lo SM di chiedere un’ulteriore proroga oltre il 31.08.2020

Direttiva (UE) 2016/1629 (art. 15)
- certificati dell’Unione per la navigazione interna: la validità si considera prorogata per un periodo di 6 mesi;
- documentazione rilasciata dagli SM a norma della Direttiva 2006/87/CE: la validità dei documenti si considera prorogata per 6 mesi.
Lo SM che, non riesca ad adempiere entro il 31.08.2020, può richiedere un allungamento del periodo temporale.

Regolamento (CE) n. 725/2004 (art. 16)
- revisione periodica delle valutazioni di sicurezza degli impianti portuali: i termini per l’effettuazione della revisione periodica che sarebbero scaduti o che scadrebbero nel periodo compreso tra il 1° marzo e il 31 agosto 2020 sono prorogati fino al 30 novembre 2020;
- esercitazione del personale di bordo: in caso di impossibilità di svolgere le esercitazioni nel 2020 entro gli intervalli prescritti, è necessario che dette esercitazioni siano effettuate almeno due volte nel corso del 2020, a distanza di non più di sei mesi l’una dall’altra;.
- addestramento dei soggetti previsti dall’allegato III, parte B, punti 13.7 e 18.6, del Regolamento suddetto: gli intervalli di 18 mesi previsti per lo svolgimento di attività di addestramento che sarebbero scaduti o che scadrebbero nel periodo compreso tra il 1° marzo e il 31 agosto 2020 si considerano prorogati per un periodo di 6 mesi in ciascun caso, ma in ogni caso non oltre il 31 dicembre 2020.
Previsione di una possibile proroga.

Direttiva 2005/65/CE (art. 17)
- riesame delle valutazioni di sicurezza e dei piani di sicurezza dei porti: i termini per l’esecuzione del riesame sono prorogati per un periodo di 6 mesi, ma in ogni caso non oltre il 30 novembre 2020;
- addestramento: gli intervalli di 18 mesi previsti per lo svolgimento delle attività di addestramento che in forza di tale allegato sarebbero altrimenti scaduti o che scadrebbero altrimenti nel periodo compreso tra il 1° marzo e il 31 agosto 2020 si considerano prorogati per un periodo di 6 mesi in ciascun caso, ma comunque non oltre il 30 novembre 2020. 27.5.2020.
Nell’impossibilità di svolgere il riesame o l’addestramento oltre il 31.08.2020, lo SM può fare domanda di proroga alla Commissione.

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