L’incentivo è pari al 20% dell'importo dell'indennità residua Naspi cui il lavoratore avrebbe avuto titolo se non fosse stato assunto.

L’importo viene corrisposto sotto forma di contributo mensile e spetta solamente per i periodi di effettiva erogazione della retribuzione al lavoratore.

l beneficio in argomento non può  superare la durata dell'indennità Naspi che sarebbe ancora spettata al lavoratore che viene assunto, durata da determinarsi con riferimento alla decorrenza iniziale dell'indennità stessa, detraendo i periodi di cui l'interessato ha già usufruito all'atto dell'assunzione. 

Il diritto dell'azienda a percepire il contributo cessa in ogni caso dalla data in cui il lavoratore raggiunge i requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipata

Appuntamenti
14 Ott

L’assenteismo dovuto all’uso improprio dell’assenza per malattia e dei permessi previsti dalla L. 104

hh 16:00 - 18:00

15 Ott

La mobilità internazionale dei lavoratori: prospettive e criticità

hh 10:00 - 11:30

21 Ott

Patto di non concorrenza: rischi e soluzioni per le imprese - Sede di Lodi

hh 10:00 - 12:00

23 Ott

Zona Nord Ovest - Lavoro inclusivo, crescita competitiva e opportunità per le imprese

hh 16:30 - 19:00

6 Nov

Il rilievo di Fonchim nella Previdenza dell’Industria chimica e farmaceutica

hh 10:30 - 12:00