Per l'operazione di riorganizzazione societaria con cessione di partecipazioni infragruppo e scissione di compendi immobiliari del caso di specie non si ravvisano profili di elusività in materia di II.DD., di IVA, di imposta di registro e di imposte ipotecaria e catastale, non configurandosi alcun vantaggio fiscale indebito.
In particolare, in relazione alla scissione prospettata, le imposte di registro, ipotecaria e catastale saranno dovute in misura fissa, ai sensi, rispettivamente, dell'art. 4 della Tariffa, parte 1, allegata al TUR, dell'art. 10, co. 2, e dell'art. 4 della Tariffa, allegata al TUIC.