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La banca dati delle risposte pubblicate dall’Agenzia delle Entrate
Le società non residenti, che intendono fare richiesta di rimborso IVA per un importo superiore a 30.000 euro, potranno certificare la solidità dell’impresa tramite appositi atti e documenti provenienti delle autorità dei rispettivi Paesi, con traduzione in italiano autenticata dalla nostra autorità consolare che ne attesta la conformità all’originale.
Ai fini della definizione delle controversie pendenti in Cassazione, la soccombenza dell’Ufficio deve essere verificata considerando anche l’esito del giudizio di rinvio (che sostituisce l’originaria pronuncia di secondo grado).
Se le imprese residenti in un altro Paese membro sono identificate in Italia possono adottare, al pari delle imprese ivi residenti, la procedura di liquidazione dell'IVA di gruppo, anche qualora alla medesima non partecipi alcuna società stabilita in Italia.
I trasferimenti di beni immobili appartenenti al patrimonio di un FIA a favore di un altro fondo, entrambi gestiti con contabilità separata dalla medesima SGR, stante la mancata soggettività giuridica dei predetti FIA devono essere equiparati ai ''passaggi interni di beni'' tra attività separate, che rilevano solo quando i beni passano a un'attività che conferisce il diritto alla detrazione dell'IVA in misura inferiore rispetto alla misura della detrazione conferita dall'attività alla quale erano imputati i beni oggetto del passaggio interno.
Il gestore di ATM (sportelli automatici per il prelievo di denaro contante), per determinare la territorialità dell'operazione, deve individuare il luogo di stabilimento del cliente privato consumatore del servizio secondo i criteri dell'art. 23 del Regolamento di esecuzione (UE) n. 1042/2013 del Consiglio del 7 ottobre 2013.
Per definire se la fattispecie si qualifichi come una cessione di beni imponibile IVA oppure un’operazione finanziaria esente, si devono considerare i “principi di natura interpretativa” forniti con la risoluzione n. 3/2023. In tale documento di prassi è stato precisato che i principi espressi dalla giurisprudenza Ue e nazionale stabiliscono gli elementi che caratterizzano il “sale and lease back” i quali, tuttavia, non possono essere applicati in via generalizzata a tutte le operazioni. Infatti, occorre effettuare una valutazione del caso concreto che presuppone un esame delle specifiche fattispecie poste in essere dalle parti nell’esercizio dell’autonomia contrattuale.