Gli istanti hanno ottenuto in donazione, in regime di comproprietà, la partecipazione di controllo in una società, pari al 98% delle quote di capitale; trattandosi di donazione a favore di discendenti di quote sociali mediate nelle quali è acquisito o integrato il requisito del controllo ai sensi dell'art. 2359, co. 1, n. 1), c.c., gli Istanti hanno usufruito dell'agevolazione fiscale sulle donazioni di cui all'art. 3, co. 4-ter del TUSD, impegnandosi a detenere il controllo acquisito della società per un periodo non inferiore a cinque anni.
Successivamente, gli stessi hanno rappresentato di aver avviato una operazione di scissione parziale proporzionale, tramite la quale la società verrebbe parzialmente scissa a favore di una newco, di proprietà degli stessi soci della scissa in cui gli Istanti avrebbero una partecipazione di controllo pari al 98% del capitale sociale, esattamente identica alla quota di partecipazione posseduta nella scissa.
In tal caso, la complessiva operazione di riorganizzazione societaria descritta non comporta la decadenza dall'agevolazione suddetta, già usufruita in sede di donazione, a condizione che i beneficiari mantengano, sempre in regime di comproprietà, per un periodo non inferiore a 5 anni dalla data della donazione, il controllo richiesto dalla Legge di entrambe le società derivanti dall'operazione, cioè sia della newco che, seppur indirettamente, della società.