Con riferimento alle plusvalenze da criptoattività detenute in risparmio amministrato presso una società iscritta nel Registro operatori valute virtuali, la società è esonerata dalla determinazione della plusvalenza all'atto del trasferimento solo nel caso in cui il contribuente sia in grado di dimostrare attraverso apposita documentazione che il trasferimento delle criptovalute avviene verso un self custodial wallet di sua proprietà o verso un wallet di sua proprietà detenuto presso un altro exchange, non essendo sufficiente a tal fine una dichiarazione resa dal contribuente.
Nel caso di specie, l'intermediario istante dovrà verificare il valore fiscale di carico delle criptovalute ricevute, attraverso della documentazione idonea ad attestare tale elemento, altrimenti il medesimo dovrà assumere come costo un valore pari a zero, non essendo valide, come detto, eventuali dichiarazioni sostitutive rese dal cliente.
Inoltre, qualora le criptoattività siano state acquistate in date successive e a prezzi diversi, si assume come costo o valore d'acquisto quello medio ponderato relativo a ciascuna categoria omogenea di attività finanziaria.