Dalla partecipazione della casa madre ad un Gruppo IVA in uno Stato UE, ne deriva la recisione dell'identità soggettiva con le sue stabili organizzazioni costituite in Italia e nel Regno Unito, che vanno considerate soggetti passivi distinti rispetto alla casa madre e al Gruppo IVA stesso.
Pertanto, le prestazioni di servizi (IT e back office) rese dalla stabile organizzazione inglese a quella italiana sono fiscalmente rilevanti ai fini IVA in Italia, ai sensi dell'art. 7-ter, co. 1, lett. a) del DPR n. 633/72.