Ai corrispettivi versati da un ente pubblico per l'affidamento del servizio di supervisione del personale dei servizi sociali non si può applicare l'esenzione da IVA, di cui all'art. 10, co. 1, n. 20) del DPR n. 633/1972, prevista dall'art. 14, co. 10, della Legge n. 537/1993, relativa all'esenzione applicabile ai versamenti eseguiti dagli enti pubblici per l'esecuzione di corsi di formazione, aggiornamento, riqualificazione e riconversione del personale.
Infatti, in tal caso non emerge che l'attività di supervisione affidata dall'ente alla società sia un corso di formazione, che sia stato accreditato come tale o per la frequenza del quale siano stati riconosciuti crediti formativi in favore degli assistenti sociali dipendenti dell'ente supervisionati.