La cittadina italiana residente nei Paesi Bassi dall'anno X ed iscritta all'AIRE dall'anno X-1, a partire da febbraio dell'anno X+3, ha iniziato un lavoro subordinato a termine con un'Università italiana per svolgere attività di ricerca, pur continuando a risidere nei Paesi Bassi e recandosi in Italia nel limite di 40 ore annuali esclusivamente per lo svolgimento di tale attività.
In tal caso, l'istante può fruire della non imponibilità in Italia del reddito ricevuto dall'Università italiana, ai sensi dell'art. 20 della Convenzione contro le doppie imposizioni Italia-Paesi Bassi per un periodo massimo di due anni.
Si ricorda che i sostituti d'imposta possono, sotto la propria responsabilità, applicare direttamente l'esenzione o le minori aliquote convenzionali, previa presentazione, da parte dei beneficiari del reddito, della documentazione idonea a dimostrare l'effettivo possesso di tutti i requisiti previsti dalla suddetta Convenzione per fruire dell'agevolazione.