A seguito di confisca definitiva di beni e patrimoni da parte dello Stato, oltre al trasferimento della proprietà dei medesimi asset a quest'ultimo, tutti i debiti erariali, maturati con riferimento ai periodi pre e post sequestro, si estinguono per confusione.
In particolare, l'estinzione per confusione dei debiti tributari in seguito a confisca riguarda solo alcune tipologie di imposte, tra cui l'IRPEF, l'IRES, l'imposta di registro, le imposte ipotecaria e catastale e la tassa sulle concessioni governative; mentre, al contrario, l'IVA, l'IRAP, le ritenute alla fonte e i diritti camerali restano escluse dal beneficio, permanendo i relativi obblighi dichiarativi e di versamento anche a seguito di confisca definitiva.