Alle prestazioni sanitarie e sociosanitarie rese dalla fondazione nel caso di specie, non si ravvisa la sussistenza di una prestazione prevalente rispetto ad altre ad essa accessorie, apparendo tutte egualmente rilevanti, pertanto da trattare ai fini IVA autonomamente tra loro.
In particolare, alle prestazioni erogate per il tramite degli operatori abilitati all'esercizio delle professioni sanitarie, sia nell'ambito di interventi in solvenza che a carico del SSN per gli ultra 65enni, è applicabile l'esenzione IVA, ai sensi dell'art. 10, co. 1, n. 18), del DPR n. 633/1972.
Le prestazioni erogate, invece, per il tramite degli operatori socio sanitari, sia nell'ambito di interventi in solvenza che a carico del SSN per gli ultra 65enni, non potranno fruire della suddetta esenzione IVA, non essendo gli OSS riconducibili a soggetti abilitati all'esercizio delle professioni sanitarie. Pertanto, quest'ultime prestazioni dovranno essere assoggettate ad IVA, con applicazione dell'aliquota ordinaria, anche laddove la prestazione sia fatturata al paziente direttamente dalla fondazione.
Inoltre, si ritiene possibile l'emissione di una fattura riepilogativa mensile da parte dell'operatore per documentare tutte le prestazioni rese nel mese.