Con riferimento ad un unico fabbricato abitativo (categoria catastale diversa da A1 A8 e A9) pervenuto da successione ereditaria, catastalmente suddiviso in due particelle non riunibili in quanto insistenti su due comuni diversi, è comunque possibile richiedere l'agevolazione prima casa, ai sensi dell'art. 69, co. 3, della Legge n. 342/2000, per l'intero immobile pervenuto per successione e per una sola delle due pertinenze di categoria C/6 caduta in successione.
Ciò, a condizione che siano effettuati gli adempimenti catastali necessari per procedere all'unione di fatto, ai fini fiscali, delle due particelle catastali e che siano rispettati i requisiti previsti per la fruizione del beneficio "prima casa".
In considerazione della particolarità del caso in esame, gli eredi possono presentare la dichiarazione di successione in forma cartacea, utilizzando il "Mod. 4", entro 12 mesi dalla data di apertura della successione presso il competente ufficio dell'Agenzia delle Entrate, in cui sarà possibile indicare tutte le particelle catastali relative agli immobili trattati compresi nell'attivo ereditario, indicando entrambi come "prima casa" e mettendo solo su uno di essi la "P" nel campo riservato all'agevolazione della quota di devoluzione.