Le prestazioni effettuate dalla società affidataria - che si impegna a noleggiare una nave funzionale a garantire l'assistenza alloggiativa e la sorveglianza sanitaria dei migranti, fornendo anche altri servizi necessari ed indispensabili per la gestione complessa dell'accoglienza di tali soggetti che si trovano in condizioni di particolare disagio sociale dovuto all'obbligo del periodo di quarantena - possono fruire del regime di esenzione IVA, in quanto riconducibili alle prestazioni di cui all'art. 10, n. 21), del DPR n. 633/72 ("prestazioni proprie dei brefotrofi, orfanotrofi, asili, case di riposo per anziani e simili, [...] comprese le somministrazioni di vitto, indumenti e medicinali, le prestazioni curative e le altre prestazioni accessorie").