Le holding dotate di una struttura "leggera" (cioè dotate di amministratore unico) sono considerate soggetti passivi, qualora reperiscano risorse finanziarie per le controllate e concedano alle stesse prestiti o garanzie.
Inoltre, il riaddebito ad una di tali società dei costi di consulenza e assistenza (Transaction Costs) sostenuti per suo conto rileva ai fini IVA, in quanto nel rapporto tra le parti è ravvisabile lo schema giuridico del mandato senza rappresentanza.
In tal caso, le prestazioni mantengono la stessa natura delle prestazioni sottostanti per quanto riguarda sia l'aliquota che il trattamento fiscale del servizio reso, ai sensi dell'art. 3, co. 3, del DPR n. 633/1972.
In tale eventualità, l'IVA relativa agli acquisti effettuati è detraibile, seppur nei limiti del pro rata in presenza di operazioni attive imponibili ed esenti.