La mancata presentazione della comunicazione preventiva al MIMIT, non essendo previsto un termine perentorio per l'effettuazione, non determina la decadenza dall'agevolazione, in quanto matura comunque il diritto al credito d'imposta, ma ne risulta limitata soltanto la concreta fruizione in compensazione.
Infatti, la trasmissione della comunicazione preventiva rappresenta un adempimento prodromico alla presentazione di un'ulteriore comunicazione a consuntivo, aggiornata al completamento degli investimenti, mentre entrambe le citate comunicazioni sono propedeutiche alla fruizione in compensazione dei crediti.
Pertanto, ai fini della fruizione del credito d'imposta, il contribuente dovrà presentare la comunicazione preventiva, senza la necessità di ricorrere all'istituto della remissione in bonis, di cui all'art. 2, co. 1, del DL n. 16/2012.