L'importo percepito nel 2024 dall'erede fiscalmente residente in Italia di un soggetto non residente, a titolo di liquidazione di un fondo pensione statunitense alimentato da contributi volontari versati dal de cuius, avrebbe dovuto essere assoggettato ad imposizione esclusiva in Italia (Stato di residenza del beneficiario).
Pertanto, per le ritenute indebitamente operate negli Stati Uniti all'atto dell'erogazione, non conformi alle disposizioni convenzionali, il contribuente, al fine di rimediare alla doppia imposizione, dovrà presentare alle competenti autorità fiscali statunitensi un'apposita istanza di rimborso delle ritenute operate e, in caso di rigetto dell'istanza, ove ne ricorrano i presupposti di ammissibilità, potrà procedere con l'attivazione di una "procedura amichevole" ai sensi dell'art. 25, par. 1, della Convenzione Italia-USA, lamentando un'imposizione non conforme alle disposizioni del Trattato.