Per i dividendi percepiti da una società italiana con riferimento ad una partecipazione di minoranza in una società marocchina, la quale fruisce in Marocco di un'esenzione quinquennale dall'imposta sul reddito delle società e successivamente fruire di un'aliquota agevolata a tasso ridotto all'8.75%, ai fini della tassazione nominale italiana rileva l'aliquota IRES al momento del rapporto partecipativo.
Pertanto, per il calcolo del livello di tassazione italiano, da confrontare con quello applicato alla partecipata marocchina, deve tenersi conto esclusivamente dell'aliquota IRES (attualmente al 24%), come individuata dall'art. 77 del TUIR.
Inoltre, considerato che l'aliquota nominale applicata alla partecipata in Marocco è inferiore del 50% rispetto all'IRES applicabile in Italia, i dividendi percepiti dalla società italiana devono considerarsi come provenienti da un Paese a fiscalità privilegiata.
Di conseguenza, tali emolumenti saranno assoggettati a tassazione integrale in Italia, ai sensi dell'art. 89 del TUIR, seppur rimane ferma per la società la possibilità di limitare la tassazione al 5%, anche valorizzando le ritenute scontate in Marocco, a condizione che dimostri che, sin dal primo periodo d'imposta di detenzione, dalle partecipazioni non consegua l'effetto di localizzare i redditi in Stati o territori a regime fiscale privilegiato.