Nel caso di cessione di investimenti qualificati prima del periodo minimo di cinque anni (minimum holding period) da parte di un fondo pensione, i redditi derivanti dagli investimenti non potranno continuare a beneficiare del regime di esenzione anche qualora il controvalore conseguito sia reinvestito, entro 90 giorni, in altri investimenti qualificati.
Infatti, tale eventualità comporta la decadenza dal regime agevolativo e la ripresa a tassazione (cd. recapture) dei relativi redditi.
In particolare, i redditi realizzati e quelli che non hanno concorso alla formazione della base imponibile dell'imposta sostitutiva di cui all'art. 17 del D.Lgs. n. 252/2005 durante il periodo d'investimento sono soggetti ad imposta sostitutiva nella misura del 20%.
Il versamento deve essere effettuato dal fondo pensione, unitamente agli interessi, senza applicazione delle sanzioni, entro il giorno 16 del secondo mese successivo a quello in cui si è verificata la decadenza, con possibilità di avvalersi della compensazione.
Inoltre, la dichiarazione contenente la sussistenza dei requisiti normativamente richiesti ai fini del riconoscimento dell'applicazione del regime di esenzione non deve essere preventivamente trasmessa ad alcun ufficio dell'Agenzia delle Entrate, ma dovrà essere esibita o trasmessa su richiesta dell'amministrazione finanziaria.