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La banca dati delle risposte pubblicate dall’Agenzia delle Entrate
L'importo erogato ad un soggetto residente in Italia da un Fondo Pensione UE (Malta), nel quale è stata trasferita la pensione aziendale maturata durante il periodo di lavoro in UK, deve essere oggetto di tassazione esclusiva in Italia, con il regime di tassazione separata, sulla base delle norme convenzionali tra Italia e Malta.
Il riaddebito di spese agevolabili ad altri soggetti del gruppo non incide sul riconoscimento del credito d'imposta per investimenti pubblicitari, in quanto la società agisce in nome proprio seppur su incarico della capogruppo.
L'operazione di fusione inversa con indebitamento (MLBO) del caso di specie costituisce una fattispecie di abuso del diritto, in quanto preordinata a consentire alla target la deduzione degli oneri finanziari, in contrasto con i principi stabiliti dall'articolo 96 del TUIR.
In merito all'operazione straordinaria di MLBO già analizzata dall'Agenzia delle Entrate nell'interpello antiabuso n. 956-1714/2018 e ritenuta in tale sede una fattispecie di abuso del diritto, non sarà possibile riportare le posizioni soggettive della società veicolo per l'incorporante.
La scissione totale o parziale della consolidata che non comporti modifica della compagine sociale non muta gli effetti derivanti dall'opzione alla tassazione di gruppo.
La somma ricevuta da una società in liquidazione dalla propria controllante, al fine della definizione di un processo verbale di constatazione con adesione alla cd. "pace fiscale", è imponibile sia ai fini IRES che ai fini IRAP.