Con riferimento al Centro istituito in Italia da un ente pubblico tedesco (associazione delle università tedesche e delle comunità studentesche):
1) il Centro italiano è qualificabile come "istituzione culturale tedesca in Italia", pertanto ad esso, in quanto tale, è applicabile la disciplina prevista dall'art. 19 della Convenzione contro le doppie imposizioni Italia-Germania;
2) ai sensi di tale qualificazione, il Centro italiano può legittimamente astenersi dall'applicazione delle ritenute fiscali sugli emolumenti corrisposti alla propria dipendente, cittadina tedesca direttrice del centro italiano;
3) l'imposta già trattenuta in Italia, a seguito dell'applicazione delle ritenute fiscali alla dipendente suddetta, possono essere richieste a rimborso dalla percipiente.