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La banca dati delle risposte pubblicate dall’Agenzia delle Entrate
La risoluzione della convenzione di lottizzazione tra Comune e privati, per inadempimento dei privati agli obblighi di realizzare gli oneri di urbanizzazione: non prevedendo conguagli, è priva di corrispettivo e, quindi, esula dal campo di applicazione dell'IVA; mentre sconta l'imposta di registro in misura proporzionale in tema di risoluzione del contratto.
La cessione di quadri elettrici da una società extra-UE ad un'altra società extra-UE utilizzando entrambi i propri rappresentanti fiscali in Italia non comportano l'applicazione del meccanismo del reverse charge, bensì l'ordinaria emissione della fattura da parte del cedente con esposizione dell'IVA in rivalsa. Inoltre, non è richiesta l'emissione della fattura in formato elettronico via SdI, non trattandosi di un'operazione effettuata tra soggetti residenti e stabiliti in Italia
Nell'ambito di un accordo di call-off stock, il regime può continuare anche in caso di sostituzione del destinatario della merce, a condizione che questa avvenga prima del prelievo della merce e non vi sia soluzione di continuità tra i rispettivi contratti. Restano fermi gli obblighi di compilazione degli elenchi riepilogativi previsti per la disciplina in esame.
Nel caso di scioglimento giudiziale dell'unione civile, l'atto di trasferimento della quota di metà dell'immobile adibito a residenza delle parti a favore di uno dei due sarà esente "dall'imposta di bollo, di registro e da ogni altra tassa". Inoltre l'operatività dell'esenzione comporta che il cedente non decade dall'agevolazione "prima casa" goduta al momento dell'acquisto, anche se il trasferimento è infraquinquennale e a prescindere dall'eventuale successivo acquisto di un altro immobile abitativo entro 1 anno dall'alienazione.
Viene esclusa l'applicazione del regime di non imponibilità dei redditi derivanti dai c.d. "investimenti qualificati" se posti in essere dalle Casse di previdenza e dai Fondi pensione in caso di partecipazioni possedute nella Banca d'Italia.
Nel caso di interessi corrisposti da una società di cartolarizzazione estera ad una stabile organizzazione in Italia di una banca francese, si rileva che l'assenza di elementi informativi non consente la valutazione dei presupposti per l'applicazione dell'art. 26, comma 5-bis, del DPR n. 600/1973.