Nel caso di una fusione di fondi comuni di investimento mobiliari alternativi riservati di diritto italiano in comparti di un organismo di investimento collettivo (OICR) non residente:
a) ai fini delle II.DD., posto che la fusione comporta unicamente lo scioglimento dei fondi incorporati, per effetto del trasferimento delle attività e delle passività nei comparti incorporanti, senza liquidazione o rimborso delle quote dei fondi assorbiti, in capo ai partecipanti, la stessa rappresenta un evento fiscalmente neutrale a cui va applicato il naturale regime di esenzione degli OICR;
b) ai fini dell'IVA, in ragione dell'assenza di un trasferimento delle azioni o quote del fondo, di un riscatto delle stesse, o di un rimborso o di una loro conversione, l'operazione di fusione non assume alcuna rilevanza ai fini dell'IVA, difettando il requisito oggettivo di applicazione del tributo, poiché non soddisfa la definizione di cessione di beni o di prestazione di servizi;
c) ai fini dell'imposta di registro, non vi è l'obbligo di registrazione ai sensi dell'art. 7 della Tabella annessa al TUR, tuttavia nel caso in cui fosse presentato l'atto per la registrazione oppure fosse redatto in forma pubblica o di scrittura privata autenticata, il medesimo sconterebbe l'imposta di registro in misura fissa.