Con riferimento all'imposta sostitutiva del 15% sui compensi per il trattamento economico accessorio erogati al personale non dirigenziale delle amministrazioni pubbliche nel 2026:
1) il limite reddituale soggettivo di 50.000 euro si riferisce al reddito percepito nel periodo d'imposta 2026, in assenza di previsioni specifiche;
2) il limite massimo agevolabile di 800 euro, in assenza di previsioni specifiche, opera in qualità di soglia d'esenzione, pertanto i soli importi eccedenti tale soglia saranno assoggettati a tassazione ordinaria;
3) i compensi erogati ai dipendenti sono assoggettati dal datore di lavoro ad imposta sostitutiva, salvo rinuncia scritta da parte del prestatore di lavoro; pertanto, sarà possibile applicare la tassazione separata sulle indennità in parola soltanto qualora il lavoratore rinunci espressamente all'applicazione dell'imposta sostitutiva.