Il DL 124/2023 (art. 9) ha istituito, a partire dal 1° gennaio 2024, la Zona Economica Speciale per il Mezzogiorno, la c.d. "ZES unica", che ricomprende i territori delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.
Per il 2024, alle imprese che effettuano acquisizioni di beni strumentali destinati a strutture produttive ubicate nella ZES unica il DL 124/2023 (art. 16) riconosce un credito di imposta, nella misura massima consentita dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027.
Investimenti agevolabili
Sono agevolabili i seguenti investimenti:
- l’acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di nuovi macchinari, impianti e attrezzature varie destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nel territorio;
- l’acquisto di terreni;
- l’acquisizione, la realizzazione ovvero l’ampliamento di immobili strumentali agli investimenti.
il valore dei terreni e degli immobili non può superare il 50% del valore complessivo dell’investimento agevolato. Il limite massimo per ciascun progetto di investimento è di 100 milioni di euro, ma non saranno agevolati progetti di investimento di importo inferiore a 200 mila euro.
Il credito d’imposta è commisurato alla quota di costo complessivo dei beni acquistati o degli investimenti immobiliari realizzati dal 1° gennaio 2024 al 15 novembre 2024.
Intensità del beneficio
Il credito d’imposta è attribuito nella seguenti misure:
- per le Regioni Campania, Puglia, Calabria, Sicilia l'intensità massima dell'aiuto è pari al 60% per le piccole imprese, al 50% per le medie imprese, al 40% per le grandi imprese;
- per le Regioni Basilicata, Molise, Sardegna l'intensità massima dell'aiuto è pari al 50% per le piccole imprese, al 40% per le medie imprese, al 30% per le grandi imprese;
- per la Regione Abruzzo, l'intensità massima dell'aiuto a finalità regionale è pari al 35% per le piccole imprese, al 25% per le medie imprese, al 15% per le grandi imprese.
Utilizzo del credito d'imposta
Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione (art.17, D.Lgs. n. 241/1997) e non è soggetto al limite di 250.000 euro previsto per i crediti d'imposta del quadro RU della dichiarazione dei redditi (art.1, c. 53, L. 244/2007).
Cumulabilità
Il credito d’imposta è concesso nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal Reg. UE n. 651/2014 (art. 14) ed è cumulabile con aiuti de minimis e con altri aiuti di Stato che abbiano ad oggetto i medesimi costi ammessi al beneficio, a condizione che tale cumulo non porti al superamento dell'intensità o dell'importo di aiuto più elevati consentiti dalle pertinenti discipline europee di riferimento.
Disposizioni attuative
Con decreto del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, saranno definite le modalità di accesso al beneficio nonché le regole di applicazione e di fruizione del credito d’imposta e dei relativi controlli.