La Legge di stabilità 2016 prevede un credito di imposta a favore delle imprese che, dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2023, acquistano beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Molise, Sardegna e Abruzzo.
Soggetti beneficiari
Possono accedere all'agevolazione tutti i i titolari di reddito d'impresa, indipendentemente dalla forma giuridica, dal regime contabile e dalle dimensioni.
L'agevolazione non si applica ai soggetti che operano nei settori dell'industria siderurgica e carbonifera, della costruzione navale, delle fibre sintetiche, dei trasporti e delle relative infrastrutture, della produzione e distribuzione di energia e delle infrastrutture energetiche, nonché ai settori creditizio, finanziario e assicurativo. L'agevolazione, inoltre, non si applica alle imprese in difficoltà.
Investimenti agevolabili
Sono agevolabili gli investimenti, facenti parte di un progetto di investimento iniziale:
- relativi all'acquisto, anche mediante locazione finanziaria, di macchinari, impianti e attrezzature varie;
- destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nel territorio.
Misura e modalità di utilizzo dell'agevolazione
Il credito d'imposta è attribuito, per le acquisizioni di beni effettuate dal 1° marzo 2017, nella misura massima consentita dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2014-2020:
- per le Regioni Calabria, Puglia, Campania, Sicilia, Basilicata, Molise (2022) e Sardegna, l'intensità massima dell'aiuto è pari al 45% per le piccole imprese, 35% per le medie imprese, 25% per le grandi imprese;
- per la Regione Abruzzo (e per la regione Molise fino al 2021), l'intensità massima dell'aiuto è pari al 30% per le piccole imprese, 20% per le medie imprese, 10% per le grandi imprese.
Inoltre, la quota di costo complessivo dei beni agevolabili deve essere al massimo pari - per ciascun progetto di investimento - a 3 milioni di euro per le piccole imprese, 10 milioni di euro per le medie imprese, 15 milioni di euro per le grandi imprese.
Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione con il modello F24, a decorrere dal quinto giorno successivo alla data di rilascio della ricevuta attestante la fruibilità del credito d'imposta.
Modalità di accesso
I contribuenti che vogliono accedere al beneficio devono presentare telematicamente un’apposita comunicazione all’Agenzia delle Entrate.
Cumulabilità
Il credito d'imposta è cumulabile con aiuti "de minimis" e con altri aiuti di Stato che abbiano ad oggetto i medesimi costi ammessi al beneficio, a condizione che tale cumulo non porti al superamento dell’intensità o dell'importo di aiuto più elevati consentiti dalle pertinenti discipline europee di riferimento.
L’agevolazione, inoltre, è cumulabile con il credito d’imposta per gli investimenti in beni strumentali, a condizione che tale cumulo non porti al superamento del costo sostenuto per l’investimento.