Coronavirus (COVID-19) - Indicazioni per la gestione della salute e sicurezza dei lavoratori negli ambienti di lavoro non sanitari

Le risposte alle domande più frequenti

Riportiamo alcune indicazioni emanate da Regione Veneto, da alcune ATS (Insubria-Varese-Como) e Regione Lombardia applicabili negli ambienti di lavoro. Di seguito sono disponibili alcuni estratti dai documenti indicati, che riteniamo particolarmente utili per le imprese.

    • Cosa si intende per “stretto contatto”?

      Fonte: Regione Veneto: circolare “COVID-19: indicazioni per la tutela della salute negli ambienti di lavoro non sanitari". Fonte Circolare Ministero della Salute 27 febbraio 2020

      E' importante comprendere cosa si intenda per “stretto contatto”, tenendo presente che il collegamento epidemiologico può essere avvenuto entro un periodo di 14 giorni prima dell’insorgenza della malattia:

      • persona che vive nella stessa casa di un caso di COVID-19;
      • persona che ha avuto un contatto fisico diretto con un caso di COVID-19 (es. stretta di mano);
      • persona che ha avuto un contatto diretto non protetto con le secrezioni di un caso di COVID-19 (es. toccare a mani nude fazzoletti di carta usati);
      • persona che ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia) con un caso di COVID-19, a distanza minore di 2 metri e di durata maggiore di 15 minuti;
      • persona che si è trovata in un ambiente chiuso (es. aula, sala riunioni, sala d’attesa, veicolo) con un caso di COVID-19 per almeno 15 minuti, a distanza minore di 2 metri;
      • persona che abbia viaggiato seduta in aereo nei due posti adiacenti, in qualsiasi direzione, di un caso di COVID-19; i compagni di viaggio o le persone addette all’assistenza e i membri dell’equipaggio addetti alla sezione dell’aereo dove la persona era seduta (qualora abbia avuto una sintomatologia grave o abbia effettuato spostamenti all’interno dell’aereo determinando una maggiore esposizione dei passeggeri, considerare come contatti stretti tutti i passeggeri seduti nella stessa sezione dell’aereo o in tutto l’aereo).
    • Cosa fare per la gestione di casi specifici e casi di contatto con Covid-19?

      Fonte: Circolare Ats Insubria/Varese e Como

      1. Riscontro di un caso di Covid-19 in un lavoratore: cosa succede?

      • Ad ogni segnalazione di caso accertato, il Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria dell’ATS competente procede all’indagine epidemiologica, in base ai regolamenti internazionali di controllo delle malattie infettive, per individuare la possibile fonte di esposizione e identificare i contatti stretti
      • qualora i caso accertato risulti occupato presso un’azienda del territorio di ATS, il personale sanitario dell'ATS contatta l’azienda in cui il lavoratore risulta occupato, richiede il nominativo del medico competente per avere la corretta collaborazione nell’identificare i contatti lavorativi da includere nella sorveglianza. In assenza del medico competente, si chiede la collaborazione del datore di lavoro o di personale da lui individuato
      • I lavoratori che sono riconducibili alla definizione di contatto stretto sono inclusi in uno specifico percorso di sorveglianza sanitaria da parte dell’ATS che comprende l’isolamento domiciliare (14 giorni dall’ultimo contatto avvenuto)
      • L’ATS fornisce al medico competente le notizie utili per garantire una corretta informazione da diffondere ai lavoratori non identificati come contatti stretti, anche diffondendo il decalogo ministeriale
      • Sorveglianza Sanitaria del medico competente:
        • per l’emergenza  Covid-19 non è richiesta una sorveglianza sanitaria aggiuntiva per i lavoratori che non rientrano nella definizione di contatto stretto, in quanto il paziente ammalato è seguito presso strutture sanitarie mentre i contatti stretti sono sorvegliati dall’ATS. È comunque essenziale la collaborazione del medico competente per definire eventuali misure di prevenzione aggiuntive e specifiche procedure da adottare in azienda in base alla tipologia di attività svolta (es.: deroghe per trasporto di merci in zona rossa).
        • Per le visite periodiche ed esami strumentali: per quanto possibile, anche in caso di superamento della scadenza periodica prevista dal piano di sorveglianza sanitaria, le visite sono rimandate sino ad emergenza terminata.
        • Le visite preassuntive/prevenitive possono essere effettuate evitando l’affollamento dell’ambulatorio attraverso prenotazioni dilazionate
      • Per quanto riguarda la pulizia straordinaria degli ambienti di lavoro - qualora un caso di covid-19 sintomatico abbia soggiornato nei locali dell’azienda - si applicano le indicazioni Ministeriali contenute nella Circolare del Ministero della Salute del 22.02.2020. Per i locali non frequentati dal lavoratore infetto, è sufficiente procedere alle pulizie ordinarie avvertendo le imprese appaltatrici affinché il datore di lavoro di queste ultime adotti le cautele necessarie.

      2. Caso di un lavoratore sintomatico che ha avuto contatti stretti con Covid-19. Cosa deve fare il datore di lavoro?

      Il lavoratore che ha avuto contatti stretti con persone ammalate, solitamente è già noto all’ATS ed è in isolamento domiciliare.

      In caso di presenza di un caso sospetto, ad esempio: lavoratore con infezione respiratoria acuta (insorgenza improvvisa di almeno uno dei seguenti sintomi: febbre, tosse, dispnea) e per il quale si hanno notizie certe, nei 14 giorni precedenti l’insorgenza della sintomatologia, di viaggi in Cina o di permanenza in uno dei comuni identificati nella “zona rossa”; lavoratore che ha frequentato personalmente una struttura sanitaria dove sono stati ricoverati pazienti con infezione da SARS-CoV-2,  il datore di lavoro invita il lavoratore a stare a casa e a contattare telefonicamente il proprio medico di medicina generale che provvederà ad inoltrare la segnalazione all'ATS secondo i protocolli normativi stabiliti.

      In caso il lavoratore dovesse risultare positivo saranno applicate da ATS tutte le procedure già indicate al punto 1.

      3. Caso di un lavoratore non sintomatico che ha avuto contatti stretti con un caso di Covid-19. Cosa deve fare il datore di lavoro?

      Il lavoratore che ha avuto contatti stretti con persone ammalate, solitamente è già noto all’ATS ed è in isolamento domiciliare.

      Non sono previste particolari misure di tutela per gli altri soggetti che hanno soggiornato e condiviso spazi comuni con soggetti asintomatici.

      4. Caso di un lavoratore con sintomatologia riconducibile a un contagio da Covid-19 e senza correlazione con zone a rischio epidemiologico. Il datore di lavoro cosa deve fare?

      Il datore di lavoro invita il lavoratore a stare a casa e a contattare telefonicamente il proprio medico di medicina generale che provvederà, nel caso, a inoltrare la segnalazione all'ATS secondo i protocolli stabiliti.

      5. Cosa deve fare il lavoratore intervenuto in zona rossa per motivi di lavoro, prima della classificazione adottata con specifica ordinanza?

      Gli individui che a partire dall'01/02/2020 sono transitati e hanno sostato in uno dei comuni della “zona rossa” sono obbligati a comunicarlo al Dipartimento di Prevenzione dell’ATS di residenza.

      6. Lavoratore che interviene in zona rossa per motivi di lavoro, dopo la classificazione con specifica ordinanza, per interventi autorizzati dal prefetto. Cosa deve fare il datore di lavoro prima dell’intervento in zona rossa e dopo? Quando è necessario intervenire con mascherine e altri DPI?

      Prima di effettuare l’intervento autorizzato in zona rossa, il datore di lavoro, in collaborazione con RSPP e Medico Competente, analizza attentamente le attività da svolgere in zona rossa individuando quali possono essere le eventuali situazioni di “contatto” tra i propri lavoratori ed il personale residente nelle aree a rischio. Questa analisi consentirà di individuare modalità organizzative per minimizzare il contatto ravvicinato con le persone del luogo, di definire le istruzioni operative adeguate da impartire ai lavoratori stabilendo inoltre la fornitura di idonei dispositivi di protezione individuale.

      7. Quando è necessario l’acquisto e messa a disposizione di protezioni per le vie respiratorie e quale tipo di mascherine è necessario fornire ai lavoratori?

      Come indicato nelle circolari Ministeriali, le mascherine FFP2 o FFP3 sono previste per il personale sanitario e il personale addetto alle operazioni di pulizia di ambienti dove abbiano soggiornato casi confermati di COVID-19 prima di essere stati ospedalizzati. Al di fuori di questi casi, non è previsto l’utilizzo di tali dispositivi di protezione individuali.

      La mascherina del tipo “chirurgico” può invece essere utilizzata da soggetti che presentano sintomi quali tosse o starnuti per prevenire la diffusione di goccioline di saliva.

      8. Mense e spogliatoi aziendali: esistono ad oggi limiti/divieti/precauzioni?

      È utile evitare l’affollamento attraverso l'organizzazione di turni per accedere alla mensa e agli spogliatoi o una diversa assegnazione degli spazi, applicando le regole d’igiene e garantendo un adeguato distanziamento tra le persone. Seguire il decalogo del Ministero della Salute.

      9. Quali riunioni devono essere sospese? E per i corsi di formazione aziendale come ci si deve comportare?

      L’obiettivo dell’ordinanza è quello di limitare le situazioni di affollamento di più persone in un unico luogo. Qualora non sia rinviabile la riunione e nell’impossibilità di operare con modalità a distanza, è possibile svolgere incontri aziendali anche con partecipanti esterni all’azienda e attività di formazione aziendali a patto che vengano osservate scrupolosamente le indicazioni fornite dal decalogo del Ministero della salute, garantendo in particolar modo un adeguato distanziamento tra le persone e un adeguato ricambio di aria negli ambienti dove si effettuano le riunioni.

      Fonte: Regione Lombardia, stralcio indicazioni su “Sorveglianza sanitaria e protezione individuale degli operatori assegnati alle attività non essenziali”

      Sorveglianza 

      Per la sorveglianza delle persone che lavorano e che sono residenti e/o domiciliati in tutti i Comuni di Regione Lombardia - esclusi quelli elencati nel DPCM 1 marzo 2020 e successive modificazioni ed integrazioni - è necessario che il lavoratore con sintomatologia respiratoria, anche lieve, o il lavoratore asintomatico che riferisce di essere stato nei 14 giorni precedenti a contatto stretto con un caso di COVID-19 sia sospeso dall’attività lavorativa e preso in carico dal Medico di Medicina Generale. Al domicilio per garantire un effettivo isolamento si applicano le indicazioni dell’ATS competenti territorialmente.

    • Quali misure possono essere adottate dai datori di lavoro?

      Fonte: Regione Veneto: circolare “COVID-19: indicazioni per la tutela della salute negli ambienti di lavoro non sanitari".

      Misure di contenimento del contagio

      • favorire la modalità del lavoro a distanza (secondo quando stabilito dal DPCM 1 marzo 2020 per quanto riguarda il “lavoro agile” e successivi);
      • evitare incontri collettivi in situazioni di affollamento in ambienti chiusi (es. congressi, convegni), privilegiando le comunicazioni a distanza;
      • privilegiare, nello svolgimento di incontri o riunioni, modalità di collegamento da remoto, o in alternativa dare disposizioni di rispettare il “criterio di distanza droplet” (almeno 1 metro di separazione tra i presenti); 
      • regolamentare l’accesso agli spazi destinati alla ristorazione (es. mense), allo svago o simili (es. aree relax, sala caffè, aree fumatori), programmando il numero di accessi o rispettando il criterio di distanza.

      Misure rafforzative di comportamento e prassi igieniche

      Il Datore di Lavoro, in collaborazione con il Servizio di Prevenzione e Protezione e con il Medico Competente, individua misure rafforzative delle ordinarie norme di comportamento e corretta prassi igienica, sia a tutela dei lavoratori, sia degli utenti esterni, quali:

      • evitare contatti stretti con soggetti che presentano sintomi respiratori senza adottare opportune precauzioni;
      • sensibilizzare al rispetto delle corrette indicazioni per l’igiene delle mani e delle secrezioni respiratorie, mettendo a disposizione idonei detergenti per le mani; 
      • disporre una adeguata pulizia dei locali e delle postazioni di lavoro

      Valutazione dei rischi e sua documentazione

      La circolare di Regione Veneto precisa che non è necessario aggiornare il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) in relazione al rischio da COVID-19, ad eccezione del caso in cui il rischio biologico sia un rischio di natura professionale già presente nel contesto espositivo dell'azienda. È utile che l’azienda rediga un piano di intervento o una procedura interna per la gestione dei “casi specifici”.

      Indicazioni per il Medico Competente (e suoi collaboratori)

      Si premette che la valutazione e la definizione dei singoli casi (sospetti, probabili o confermati e l’individuazione dei ‘contatti stretti’) spetta alle strutture del Servizio Sanitario Regionale. Alcune raccomandazioni:

      • incrementare, nell’ambito delle aziende presso le quali opera, l’attività di collaborazione con le altre figure aziendali della prevenzione e di informazione e osservare le misure igieniche e utilizzare correttamente i Dispositivi Protezione Individuali;
      • nell’ambito delle attività di sorveglianza sanitaria, attenersi rigorosamente alle misure di prevenzione della diffusione delle infezioni per via respiratoria e alla rigorosa applicazione delle indicazioni per la sanificazione e disinfezione degli ambienti previste dalle circolari ministeriali nonché a tutte le disposizioni previste per il personale sanitario.

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