MiTE - Fondo per la transizione energetica - Aiuti per settori e sottosettori a rischio rilocalizzativo per i costi indiretti delle emissioni di gas a effetto serra

Il MITE ha pubblicato un decreto attuativo per l'accesso al Fondo per la transizione energetica del settore industriale. Il decreto definisce i criteri, le condizioni e le procedure per l’utilizzo delle risorse del Fondo per le imprese facenti parte di settori e sottosettori ritenuti esposti a un rischio concreto di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio.

Il provvedimento

Il MiTe con decreto del 20 luglio 2022 ha definito i criteri, le condizioni e le procedure per l’utilizzo delle risorse del Fondo per la transizione energetica per le imprese facenti parte di settori e sotto settori individuati dall’Allegato I della Comunicazione della Commissione (2020/C 317/04), che abbiano sostenuto costi delle emissioni indirette tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2021.

Le domande possano essere presentate dalle ore 9.00 del 25 luglio 2022 alle ore 19.00 dell’8 agosto 2022 inviandole ad Acquirente Unico S.p.A., la società di servizi del GSE, individuata come soggetto gestore.

Ambito di Applicazione

Possono beneficiare degli aiuti tutte le imprese che operano in uno dei seguenti settori o sotto settori:

  • confezione di vestiario in pelle
  • produzione di alluminio;
  • fabbricazione di altri prodotti chimici di base inorganici;
  • produzione di zinco, piombo e stagno;
  • fabbricazione di pasta-carta;
  • fabbricazione di carta e cartone;
  • siderurgia;
  • fabbricazione di prodotti derivante dalla raffinazione di petrolio;
  • produzione di rame;
  • produzione di altri metalli non ferrosi;
  • i seguenti sotto settori della plastica:

polietilene in forme primarie;

  • tutte le categorie di prodotti del settore della fusione della ghisa;
  • i seguenti sotto settori delle fibre di vetro:

feltri in fibra di vetro;
veli in fibra di vetro;

  • i seguenti sotto settori dei gas industriali:

idrogeno;
composti ossigenati inorganici.

Rimane in ogni caso possibile accedere al beneficio indipendentemente dall’appartenenza delle imprese al sistema di scambio ETS, a condizione che:

  • abbiano sostenuto costi delle emissioni indirette tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2030;
  • abbiano sede legale nello Spazio economico europeo;
  • abbiano sede operativa in Italia e siano regolarmente iscritte al Registro delle imprese;
  • si impegnino a rispettare l’obbligo di audit energetico;
  • non si trovino in condizioni tali da risultare imprese in difficoltà ai sensi della normativa sugli aiuti di Stato e non abbiano ricevuto aiuti illegittimi.

Termini e modalità di presentazione delle domande

Le misure di aiuto sono concesse sottoforma di sovvenzione diretta, nei limiti delle risorse finanziarie del Fondo, stabilite in 150 milioni di euro annui a partire dal 2021.
Le domande con i relativi allegati. possono essere presentate a partire dalle ore 9.00 del 25 luglio 2022 e fino alle ore 19.00 dell’8 agosto 2022 tramite il modello che va successivamente inviato all’indirizzo PEC: fondotesi@pec.acquirenteunico.it.

Valutazione delle domande

Il gestore valuta le domande e ne comunica gli esiti entro 75 giorni dalla chiusura dei termini di presentazione.
Entro 30 giorni dalla ricezione degli esiti il Ministero adotta il provvedimento di erogazione dei contributi.

Revoca

Gli aiuti possono essere revocati nei seguenti casi:

  • assenza dei requisiti;
  • false dichiarazioni;
  • mancato rispetto della normativa sul divieto di cumulo di aiuti;
  • mancato rispetto della normativa antimafia.
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