F-GAS: Pubblicato il nuovo decreto

In vigore dal 24 gennaio 2019 il nuovo DPR 16 novembre 2018, n. 146 che disciplina le modalità di esecuzione del Regolamento (UE) n. 517/2014.

Il D.P.R. n. 146/2018, entrato in vigore il 24 gennaio 2019, definisce le modalità di attuazione del Regolamento (UE) n. 517/2014, relativamente ai seguenti aspetti:

  • l’individuazione delle autorità competenti;
  • l’adeguamento del sistema di certificazione istituito con il D.P.R. n. 43/2012 , ed in particolare le procedure per:
      • l’accreditamento degli organismi di valutazione della conformità per le attività disciplinate dal Regolamento e dai relativi regolamenti europei di esecuzione;
      • la designazione degli organismi di certificazione delle persone fisiche e delle imprese;
      • la certificazione degli organismi di attestazione di formazione delle persone;
      • la certificazione, l’attestazione e l’iscrizione al Registro telematico nazionale per le persone fisiche e per le imprese;
      • il rilascio di esenzioni e deroghe all’obbligo di certificazione per le imprese e persone fisiche;
      • il riconoscimento dei certificati delle persone fisiche e delle imprese rilasciati in un altro Stato membro.
  • l’individuazione degli organismi di controllo indipendenti competenti per le procedure di verifica dell’accuratezza dei dati;
  • l’implementazione del Registro telematico nazionale delle persone e delle imprese certificate (istituito con il DPR n. 43/2012), che assicura a tutti i soggetti, la pubblicità notizia delle informazioni sulle attività disciplinate dal decreto, nonché la trasparenza delle attività medesime;
  • la costituzione e la gestione di una Banca Dati, come previsto dall’articolo 6, paragrafo 2 del Regolamento (UE) n.517/2014, per la raccolta e la conservazione delle informazioni relative alle vendite di gas fluorurati a effetto serra e delle apparecchiature che contengono tali gas, nonché alle attività di installazione, manutenzione, riparazione e smantellamento di dette apparecchiature;
  • l’individuazione di sistemi di comunicazione delle informazioni di cui all'articolo 20, del Regolamento (UE) n.517/2014, per la raccolta di dati sulle emissioni dei settori rientranti nel campo di applicazione del regolamento medesimo;
  • l’etichettatura delle apparecchiature ai sensi dell'articolo 12 del Regolamento (UE) n.517/2014 e del Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2068.

Si segnala inoltre che:

  • i certificati e gli attestati emessi ai sensi del Reg. 842/2006, restano validi conformemente alle condizioni alle quali sono stati rilasciati;
  • i certificati rilasciati alle persone fisiche e alle imprese ai sensi del Reg. 303/2008 per svolgere le attività di installazione, manutenzione e riparazione delle apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d'aria e pompe di calore contenenti f-gas, restano validi sino alla scadenza originariamente disposta e si intendono conformi al Reg. di esecuzione 2015/2067 esclusivamente per dette apparecchiature fisse;
  • i certificati rilasciati alle persone fisiche ai sensi del Reg. 305/2008 per svolgere attività di recupero di f-gas dai commutatori elettrici, restano validi sino alla scadenza originariamente disposta e si intendono conformi al Reg. di esecuzione 2015/2066 esclusivamente per detta attività; 
  • le persone fisiche e le imprese che al 24/1/2019, risultano già iscritte al Registro telematico nazionale, devono conseguire i pertinenti certificati o attestati di cui agli art. 7,8,9 del DPR 146/2018 entro il 24/9/2019. Il mancato rispetto del termine comporta, previ notifica all'interessato, la cancellazione dal Registro telematico nazionale.

A decorrere dal 24 gennaio 2019, il DPR 27 gennaio 2012, n. 43 è abrogato.

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