Gas fluorurati - Relazione 2018 a Commissione europea

Quando
il 31/03/2018

Termine per l'invio della relazione che deve essere presentata alla Commissione e all'Autorità competente dello Stato membro da1:

  • Produttori, importatori o esportatori che hanno prodotto, importato o esportato più di una tonnellata metrica o più di 100 tonn di CO2 equiv di F-gas e di gas elencati nell’Allegato II, incluse anche le imprese (produttori o importatori) alle quali è stata trasferita una quota;
  • Imprese che hanno distrutto più di una tonnellata metrica o più di 100 tonn di CO2 equiv di F-gas e di gas elencati nell’Allegato II;
  • Imprese che hanno utilizzato come materia prima più di 1000 tonn di CO2 equiv di F-gas;
  • Imprese che hanno immesso in commercio più di 500 tonn di CO2 equiv di F-gas e di gas elencati nell’Allegato II contenuti in prodotti ed apparecchiature;
  • Imprese che hanno immesso in commercio apparecchiature di refrigerazione, condizionamento d’aria e pompe di calore precaricate con HFC non precedentemente immessi in commercio nell’Unione.

I contenuti della comunicazione dipendono dal ruolo dell’impresa nel mercato. Il nuovo modello di comunicazione e le modalità di trasmissione della relazione di cui all'articolo 19 del Regolamento (UE) n. 517/2014 sono stati stabiliti dalla Commissione mediante il Regolamento di Esecuzione (UE) n. 1191/2014.
Per facilitare le operazioni di trasmissione la Commissione europea ha reso disponibile un formato elettronico della relazione, disponibile (solo in lingua inglese) al seguente link:
http://ec.europa.eu/clima/policies/f-gas/reporting/index_en.htm.

La relazione, una volta compilata, deve essere inviata:

  • all’Agenzia Europea per l’Ambiente tramite il sistema online “Business Data Repository (https://bdr.eionet.europa.eu)”, per quanto compete la Commissione europea;
  • al seguente indirizzo e-mail fgas-relazione@minambiente.it, per quanto compete la copia da inviare al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.Una guida all’uso del BDR è disponibile su CIRCA online forum nelle diverse lingue dell’Unione.


Segnaliamo che a decorrere dal 1 gennaio 2018 il regolamento (UE) n. 517 del 2014, prevede, all'articolo 14, comma 2, che le attività di verifica dell'accuratezza della documentazione e della dichiarazione di conformità delle apparecchiature, da effettuare entro il 31 marzo e il 30 giugno di ogni anno, siano svolte da organismi di controllo indipendenti in possesso dell'accreditamento.

In attesa dell'emanazione del nuovo D.P.R. recante attuazione del suddetto regolamento, il Ministero dell'Ambiente e Accredia hanno diffuso un'informativa per chiarire che i fabbricanti e importatori di apparecchiature possono rivolgersi agli organismi già accreditati per l'attività di verifica e convalida delle emissioni di gas a effetto serra.

Per ulteriori informazioni la nota informativa sul sito di Accredia è disponibile al seguente link: https://www.accredia.it/2018/01/04/verifica-dellaccuratezza-dei-dati-base-al-regolamento-sui-gas-effetto-serra/

Note

1. La scadenza annuale è prevista dall'art. 19 del Regolamento (UE) n. 517/2014.

 

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