Per il riscatto totale anticipato di una posizione in un fondo di previdenza complementare italiano da parte di un cittadino italiano residente a Singapore, si applica l'art. 14, par. 1, della relativa Convenzione contro le doppie imposizioni Italia-Singapore, che prevede una potestà impositiva concorrente nel caso in cui l'attività lavorativa sia stata svolta nello Stato contraente diverso (Italia) da quello in cui il contribuente risiede al momento della percezione dei redditi (Singapore).
In particolare, in tale eventualità risulta necessario verificare il luogo di svolgimento dell'attività in ciascun periodo d'imposta oggetto di contribuzione, poiché applicabile solo in relazione al lavoro svolto nel primo dei due Stati (cioè in Italia).
Pertanto, considerato che la posizione previdenziale del contribuente è maturata interamente negli anni in cui svolgeva la propria attività lavorativa in Italia, i redditi derivanti dal riscatto della posizione di previdenza complementare sono imponibili in Italia.