Il trasferimento all'estero del professionista in regime forfetario, iscritto all'AIRE con decorrenza dal 15 maggio 2024, rappresenta una causa di esclusione dall'agevolazione.
Tuttavia, il verificarsi di questo presupposto non determina la fuoriuscita immediata dal regime agevolativo già dal periodo d'imposta 2024, ma solo a partire dall'anno successivo.
Pertanto, il contribuente, non transitando automaticamente al regime ordinario nel periodo d'imposta in cui si è verificata la causa d'esclusione, non deve "correggere" le fatture già emesse, nel corso dell'anno 2024, senza applicazione dell'IVA e della ritenuta d'acconto.