Rinnovo del CCNL gomma, cavi elettrici e materie plastiche


16 aprile 2010

Riportiamo di seguito quanto comunicato dalla Federazione Gomma Plastica relativamente all'applicazione dell'ipotesi di accordo 18 marzo 2010 (1).

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Dopo la firma dell’Ipotesi di accordo del 18 marzo 2010 per il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro le organizzazioni sindacali Filctem, Femca e Uilcem hanno diffuso un comunicato – datato 1 aprile – con cui si mette in discussione il metodo di definizione del calendario annuo di lavoro nelle attività organizzate da 17 a 21 turni settimanali (art. 8 commi 3 e seguenti del CCNL). In particolare si dà indicazione sulla “opportunità di escludere le giornate di ROL nella definizione dei futuri calendari”.
 
La Federazione Gomma Plastica ha osservato che l’istituto del calendario annuo di lavoro non è stato oggetto di trattativa ed è già compiutamente regolamentato dal CCNL. Il Comunicato, inoltre, sembra sollevare nuove rivendicazioni – a trattativa ormai conclusa – in una materia rilevante sia dal punto di vista organizzativo che economico.
 
Le organizzazioni sindacali non hanno fornito le precisazioni  richieste sulla reale portata del comunicato, né si sono rese disponibili a un incontro di chiarimento.
 
Di conseguenza, in conformità al parere espresso dalla Presidenza della Federazione, il 15 aprile 2010 è stata inviata ai segretari nazionali di Filctem, Femca e Uilcem la lettera allegata, con cui:
a)      si annuncia la decisione di corrispondere ai lavoratori - con riserva - il solo trattamento economico previsto per il mese di aprile (prima rata aumento + una tantum) e
b)     si considerano sospese tutte le restanti parti dell’Ipotesi di accordo 18 marzo 2010.
 
Filctem, Femca e Uilcem sono state nuovamente invitate a un incontro da tenersi il più presto possibile al fine di pervenire ai necessari chiarimenti entro la prima settimana di maggio (2).
 
Successivamente alla ricezione della lettera, Filctem, Femca e Uilcem hanno provveduto alla conferma dell’approvazione dell’Ipotesi di accordo da parte delle assemblee dei lavoratori. Tale comunicazione non rimuove le condizioni poste dalla Federazione per la piena applicabilità del nuovo CCNL.  
 
INDICAZIONI PRATICHE
 
Le aziende sono invitate a corrispondere – unitamente alla retribuzione relativa al mese di aprile 2010 – il previsto aumento del minimo contrattuale di 32,00 euro medi lordi, nonché l’una tantum di 100,00 euro a copertura del periodo gennaio / marzo 2010. Per i mesi successivi si dovranno attendere le nostre comunicazioni.
 
Ci riserviamo di comunicare se sarà necessario che il datore di lavoro effettui una eventuale comunicazione ai lavoratori, unitamente alla corresponsione della busta paga di aprile.
 
Per quanto riguarda l’una tantum valgono le tradizionali indicazioni applicative che ad ogni buon conto riportiamo di seguito.
 
Ai lavoratori che risultino in forza alla data del 1 aprile  2010 dovrà essere corrisposto, unitamente alla retribuzione relativa allo stesso mese di aprile, un importo forfetario del valore di 100,00 euro lordi, unico per tutti i livelli contrattuali, a copertura del periodo intercorrente tra la scadenza del precedente contratto e l’entrata in vigore del nuovo (dal 1 gennaio al 31 marzo 2010).
 
L’importo sarà proporzionalmente ridotto per i lavoratori con contratti part – time.
 
L’importo forfetario è suddivisibile in quote mensili in ragione dei mesi di servizio prestati nel citato periodo dal 1 gennaio al 31 marzo 2010, computando come mese intero la frazione di mese superiore a 15 giorni.
 
Secondo la consolidata prassi interpretativa, l’importo forfetario matura anche se nel periodo gennaio / marzo si siano registrate assenze con diritto alla retribuzione, come ad esempio: malattia (entro i limiti del comporto), infortunio sul lavoro, gravidanza e puerperio.
 
Non matura, invece, nei periodi coperti da cassa integrazione ordinaria e straordinaria. Qualora l’intervento della CIG / CIGS riguardi solo una parte del mese, il rateo di “una tantum” matura se la parte lavorata risulti superiore ai 15 giorni.
 
L’importo forfetario non è considerato utile ai fini dei vari istituti contrattuali, nonché del trattamento di fine rapporto.
 

Riferimenti e collegamenti
1. Accordo.
2. Lettera a Segreterie Nazionali

Contatti
Per ulteriori informazioni rivolgersi al Settore G.M. Gomma-Plastica, tel. 0258370.457/219/340, fax 0258370.303, e-mail chim@assolombarda.it.

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