Corsi di formazione sul corretto funzionamento dei tachigrafi

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con circolare numero 2720 del 13 febbraio 2017 ha fornito disposizioni esplicative ed attuative in materia di corsi di formazione sul buon funzionamento dei tachigrafi ed in materia di istruzione e controllo sulle attività dei conducenti.

La circolare precisa in primis che, come previsto dalla normativa comunitaria di cui ai regolamenti n. 561/2006 e n. 165/2014, in materia di tempi di guida e di riposo dei conducenti dei veicoli nonché sulle caratteristiche e sul corretto uso degli apparecchi tachigrafici, le imprese di trasporto sono responsabili per le infrazioni commesse dai rispettivi conducenti (c.d. “responsabilità oggettiva”).
Per poter essere esonerate da tale responsabilità, le imprese dovranno dimostrare di aver adempiuto agli oneri di formazione, informazione e controllo previsti dal decreto n. 215/2016. A tal riguardo la circolare si sofferma sulle modalità di adempimento di ciascuno di tali oneri specificando che il decreto sulla formazione “non introduce adempimenti obbligatori per le imprese, né è obbligatorio l’avviamento alla formazione dei dipendenti delle imprese stesse e la mancata attuazione delle prescrizioni del decreto stesso non costituisce autonomo oggetto di sanzione”.

Dunque, le imprese non potranno essere punite per una responsabilità oggettiva derivante dal fatto commesso dei propri conducenti, ma per una responsabilità propria, derivante dal mancato assolvimento degli oneri di formazione, informazione e controllo.
Tutto ciò premesso, evidenziamo gli aspetti di maggiore rilevanza.
• Destinatari dei corsi di formazione
I destinatari dei corsi di formazione sono i conducenti che prestano il loro servizio – a qualsiasi titolo ed in forza di qualsiasi contratto di lavoro, ivi compresi i contratti per prestazioni saltuarie, discontinue, temporanee o “a chiamata” – in favore di imprese che operano utilizzando veicoli assoggettati all’obbligo di installazione del tachigrafo (tra i conducenti sono compresi anche i titolari di imprese monoveicolari, i soci dell’impresa, gli associati in partecipazione, i collaboratori familiari ecc.).

• Soggetti erogatori dei corsi
Oltre alle autoscuole, ai centri di istruzione automobilistica e agli altri enti previsti dal decreto, anche le imprese di autotrasporto di merci e di viaggiatori, ivi compresi i consorzi e le cooperative, aventi in organico almeno 35 dipendenti con qualifica di conducente, assunti con contratto a tempo indeterminato, possono rientrare tra i soggetti erogatori di corsi i quali non necessitano di ulteriori accreditamenti per lo svolgimento degli stessi. La sussistenza dei requisiti deve persistere al momento della presentazione della comunicazione di inizio corso e autocertificata dal legale rappresentante mediante dichiarazione a margine della dichiarazione di inizio corso. Inoltre, ai fini del raggiungimento del numero minimo di 35 dipendenti non vale l’appartenenza di un’impresa ad una holding o a raggruppamento di imprese comunque rappresentato. Di conseguenza, i corsi non potranno essere organizzati da una società controllante anche per le società controllate o partecipate. Nel caso di consorzi o cooperative, invece, il numero minimo di dipendenti deve essere riferito al numero complessivamente in carico alle imprese socie.
Il possesso dei requisiti è dichiarato all’atto della presentazione della dichiarazione di inizio corso (allegato 4, D.D. n. 215/2016), nella quale dovrà essere indicata la natura del titolo posseduto, barrando la casella corrispondente. Per quanto concerne i corsi erogati direttamente dalle imprese di autotrasporto, la circolare precisa che il corpo dei docenti dovrà essere formato esclusivamente da soggetti esterni all’impresa, al consorzio o alla cooperativa che organizza ed eroga il corso di formazione, per l’esigenza di garantire la terzietà dei docenti, ai quali, peraltro, è attribuita la responsabilità diretta del rilascio dell’attestato di frequenza. Dunque, i docenti impiegati dalle suddette imprese che erogano i corsi in autonomia non possono essere soggetti aventi responsabilità di direzione, né dipendenti o collaboratori delle imprese, cooperative e consorzi stessi. Tale circostanza dovrà essere dichiarata a cura dell’impresa organizzatrice a margine della comunicazione di inizio corso. Sono abilitate inoltre, all’erogazione dei corsi solo le imprese che svolgono l’attività di autotrasporto in maniera esclusiva o prevalente rispetto ad altre attività
eventualmente esercitate (restano escluse ad esempio le imprese che svolgono l’attività di trasporto in conto proprio). Per ciò che attiene alla qualifica dei dipendenti, viene precisato che gli stessi devono essere assunti a tempo indeterminato e devono rivestire qualifiche che, compatibilmente con il contratto di lavoro applicato, prevedano tra le mansioni anche quella di conducente/autista di veicoli per i quali è obbligatoria l’installazione del tachigrafo.
• Durata e programma dei corsi di formazione
I corsi, della durata minima di 8 ore, possono essere suddivisi in moduli, ognuno dei quali di durata non inferiore a 2 ore ed articolati su una o più giornate. La circolare esplicita che per la parte pratica del programma, ci si potrà avvalere di apparecchi tachigrafici veri e propri utilizzati a fini didattici ovvero, in alternativa, di simulatori dell’apparecchio, possibilmente interattivi, resi disponibili anche a mezzo di supporti informatici proiettabili su schermo riproducenti situazioni reali.

  • Criteri per lo svolgimento e per l’organizzazione dei corsi

Le imprese che intendono far partecipare ai corsi disciplinati dal presente decreto il proprio personale, comunicano al soggetto erogatore del corso la propria denominazione sociale, il numero di iscrizione alla CCIAA e l’elenco nominativo dei partecipanti, con l’indicazione del luogo e della data di nascita. I soggetti erogatori devono acquisire copia del documento d’ identità dei partecipanti e dei docenti e tenere un registro del corso. La circolare fornisce indicazioni sulla tenuta e compilazione del registro, che si compone di quattro sezioni (1-informazioni; 2-registro di iscrizione; 3-registro di presenza e frequenza; 4- registro dei certificati individuali - attestati - di partecipazione al corso). Tutta la documentazione relativa al corso deve essere conservata, a cura del soggetto erogatore, per un periodo di almeno tre anni dalla data di ultimazione del corso. Tenuto conto della brevità della durata del corso, non sono ammesse assenze, pertanto, la mancata presenza di un partecipante, anche se relativa ad un solo modulo ovvero ad una sola frazione oraria del modulo, comporta l’impossibilità del rilascio dell’attestato.
• Certificato individuale di partecipazione al corso
Al termine del corso è rilasciato il certificato individuale di partecipazione – attestato – che avrà validità di cinque anni dalla sua emissione. Lo stesso resta valido fino alla scadenza, anche nel caso in cui cessi il rapporto di lavoro o di collaborazione comunque prestata in favore dell’impresa che ha avviato il partecipante al corso di formazione prima del quinquennio di validità del certificato individuale. Il nuovo datore di lavoro, che avrà cura di acquisire copia del certificato, non sarà tenuto ad avviare nuovamente a formazione, i soggetti titolari di certificato individuale in corso di validità.

• Disposizioni in materia di assolvimento degli oneri di istruzione
La circolare precisa che le istruzioni non rappresentano le indicazioni che di norma vengono fornite tramite ordini generali di servizio o verbalmente dai soggetti responsabili della direzione dell’attività in merito agli obblighi lavorativi e contrattuali dei conducenti; né sono quelle che fanno riferimento alle modalità di svolgimento della specifica prestazione o dell’attività di trasporto in generale. Sono invece istruzioni che richiamandosi ai regolamenti n. 165/2014 e n. 561/2006, assolvono all’obbligo di impartire ai conducenti le indicazioni necessarie per assicurare il pieno rispetto dei precetti regolamentari. Ferma restando la facoltà delle imprese di impartire tali istruzioni anche in forma verbale, il decreto prevede – a fini probatori in caso di verifiche, accertamenti o contestazioni alle imprese da parte dei soggetti deputati al controllo – l’utilizzazione della forma scritta e la validità annuale del documento che deve essere controfirmato dal conducente. Pertanto, ai fini della prova del corretto assolvimento da parte delle imprese degli obblighi di informazione, le imprese stesse forniscono ai conducenti un documento nel quale siano sommariamente contenute le norme di comportamento cui devono attenersi per garantire il rispetto della normativa sociale in materia di tempi di guida e di riposo e circa il corretto uso del tachigrafo.
Il documento, redatto per iscritto e controfirmato dal conducente, è in forma libera e i contenuti dello stesso dovranno essere conformi alle prescrizioni dei regolamenti comunitari sopra indicati nonché alle norme in materia del Codice della strada e potranno costituire oggetto di valutazione da parte degli organi di controllo e, in sede di eventuale contenzioso, da parte delle autorità adite. Tale documento ha validità, soltanto per l’impresa che lo ha
rilasciato e per un anno dalla data della firma del conducente.

• Disposizioni in materia di assolvimento degli oneri di controllo
Entrambi i regolamenti n. 561/2006 e n. 165/2014 prescrivono l’obbligo per le imprese di effettuare controlli periodici sull’attività dei conducenti, ma tali procedure di verifica non sono attualmente disciplinate secondo standard oggettivamente valutabili. Il decreto ha pertanto stabilito, sempre a fini probatori, una procedura di verifica standard che avviene contestualmente al cosiddetto “scarico” dei dati delle memorie di massa dei tachigrafi da parte delle imprese che, come è noto, deve avvenire al massimo ogni novanta giorni. La verifica consiste in un’analisi approfondita dell’attività del conducente nell’arco temporale preso in considerazione e, a seguito di tale analisi, viene redatto un resoconto scritto controfirmato dal conducente, che deve essere conservato presso la sede dell’impresa per almeno un anno dalla data della redazione. Il resoconto è in forma libera e potrà anche sinteticamente dar conto della regolarità delle risultanze tachigrafiche; qualora invece, nell’arco del periodo di tempo preso in considerazione, emergessero irregolarità o scostamenti rispetto alla legittima attività di guida, Tali scostamenti dovranno essere rilevati nel resoconto scritto nel quale saranno altresì indicati i provvedimenti eventualmente adottati.

• Indicazioni finali
Ferma restando quindi la piena discrezionalità di valutazione riservata alle Autorità di controllo, si ritiene opportuno, al fine di facilitare e di velocizzare le operazioni di verifica su strada, che i documenti previsti dal decreto e comprovanti il rispetto delle prescrizioni dei Regolamenti CE 561/06 e UE 165/14, si trovino a bordo del veicolo, in modo che il conducente possa essere in grado di esibire direttamente al momento del controllo sia il proprio certificato di frequenza che i documenti comprovanti l’assolvimento degli oneri di istruzione informazione e controllo, evitando in tal modo in caso di contestazione l’elevazione del verbale a carico dell’impresa.
La circolare infine precisa che i corsi svolti prima dell’entrata in vigore del decreto non potranno essere ritenuti conformi alle disposizioni del decreto in quanto organizzati ed erogati in difformità delle procedure e delle garanzie previste dal decreto e dalla presente circolare e in carenza dei requisiti prescritti. Sono comunque considerati conformi alle prescrizioni del decreto i corsi organizzati nel periodo transitorio tra l’emanazione del decreto e della presente circolare.

Contatti

Andrea Agresti (tel. 0258370.618, email andrea.agresti@assolombarda.it)

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