IVA – Nuove modalità di comunicazione delle dichiarazioni d’intento

Quando
il 12/02/2015

Dal 12 febbraio 2015, per acquistare o importare beni e servizi senza applicazione d’imposta nei limiti del plafond disponibile (ai sensi dell’art. 8, c. 1, lett c) del D.P.R. 633/1972) è necessario che:

  • l’esportatore abituale consegni al proprio fornitore, ovvero in dogana, la dichiarazione di intento e la ricevuta di invio telematico della stessa all’Agenzia delle Entrate;
  • il fornitore, una volta in possesso della dichiarazione di intento e della relativa ricevuta, riscontri telematicamente sul sito dell’Agenzia delle Entrate la correttezza della documentazione in suo possesso.
 

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