Nell'ambito della gestione di beni soggetti a sequestro preventivo del de cuius deceduto da parte di un custode giudiziale, nell'ipotesi in cui tale soggetto sia confermato nel ruolo anche in seconda nomina, le disposizioni in materia di eredità giacente saranno applicabili comunque a decorrere dalla prima nomina, avvenuta con provvedimento del Giudice per le indagini preliminari.
Pertanto, non vi è alcuna possibilità di "proroga" dei termini nel caso in cui sia emesso un ulteriore provvedimento di nomina, in quanto le esigenze di reperire e predisporre la documentazione sussistono soltanto in capo al primo soggetto chiamato a collaborare con il giudice.
Di conseguenza, sussiste in capo a tale soggetto, fin dalla prima nomina, l'obbligo di effettuazione degli adempimenti fiscali inerenti ai beni sequestrati.