Viene esaminato il caso di una persona fisica residente in Svizzera fino al 31.5.2022 e successivamente trasferitasi in Italia. In base alla normativa elvetica la persona è fiscalmente residente in Svizzera fino al 31.5.2022, mentre in base alla normativa italiana la persona sarebbe fiscalmente residente in Italia per tutto il 2022.
Il conflitto di residenza che emerge per il periodo 1.1.2022-31.5.2022 deve essere risolto mediante l'applicazione dell'art. 4 paragrafo 4 della Convenzione Italia-Svizzera, in base al quale è consentito alla persona di essere considerata fiscalmente residente in Italia solo per il periodo 1° giugno-31 dicembre. Di conseguenza, i redditi percepiti in Svizzera nel periodo 1.1-31.5 sono assoggettati ad imposizione esclusiva in Svizzera ai sensi dell'art. 15 paragrafo 1 della Convenzione.