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La banca dati delle risposte pubblicate dall’Agenzia delle Entrate
Le attribuzioni da parte di una fondazione di famiglia del Liechtenstein a favore di un beneficiario residente in Italia costituiscono reddito di capitale, in quanto assimilabili a quello erogate da un Trust non residente.
Non è possibile riportare a nuovo nel consolidato nazionale e mondiale il credito IVA, ceduto alla consolidante e non utilizzato. Tuttavia, è possibile presentare una dichiarazione integrativa per ripristinare in capo alla consolidata il credito non utilizzato.
Sugli atti relativi al procedimento arbitrale posti in essere da una società di mutuo soccorso è applicabile l'esenzione dall'imposta di bollo, ai sensi dell'articolo 82, comma 5, del Codice del Terzo Settore.
Nell'ipotesi di una fusione per incorporazione, l'incorporante può utilizzare in compensazione i crediti edilizi dell'incorporata risultanti nel suo cassetto fiscale. Infatti, il passaggio dei crediti dall'incorporata all'incorporante non costituisce una nuova cessione dei crediti, subentrando l'incorporante a titolo universale in tutti i diritti dell'incorporata.
È possibile la conversione del credito IVA trimestrale chiesto a rimborso e non ancora ottenuto in un credito scomputabile, anche dopo il termine di scadenza per la presentazione della corrispondente dichiarazione annuale. Tuttavia, se il rimborso è in fase di esecuzione, avendo l'ufficio ultimato l'istruttoria e richiesto al contribuente la garanzia prevista dalla legge, l'interessato deve formalizzare la rinuncia e attendere dall'ufficio il provvedimento di diniego con l'autorizzazione alla ripresa del credito.
Il nudo proprietario, pur avendo la disponibilità di fatto di una parte dell'immobile che intende locare a terzi, non può optare per il regime della cedolare secca.