Nel caso in cui, nell'ambito di un concordato preventivo, un creditore privilegiato assistito da prelazione (professionista che esercita un'attività di lavoro autonomo) abbia ceduto il proprio credito verso una società terza, l'importo da erogare dalla società in concordato in favore del cessionario terzo acquirente del credito privilegiato non costituisce reddito di lavoro autonomo.
Infatti, risulta soggetto a reddito di lavoro autonomo soltanto l'atto di cessione del credito, in cui vi è il pagamento della società cessionaria in favore del professionista cedente, e non anche il successivo versamento effettuato dalla società in concordato, in qualità di debitore, al cessionario.
Pertanto, le somme che la società in concordato è tenuta a corrispondere in favore della cessionaria vanno inquadrate nell'ambito dell'attività d'impresa e non devono essere assoggettate a ritenuta a titolo d'acconto per i redditi di lavoro autonomo.
Ne consegue che la procedura concordataria dovrà corrispondere al cessionario l'importo del credito che risulterà dovuto in base al piano di riparto.