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La banca dati delle risposte pubblicate dall’Agenzia delle Entrate
Il "contributo per malattia di lunga durata" e il "bonus straordinario Covid-19" erogati una tantum da un Ente bilaterale nel contesto emergenziale COVID-19 ai propri iscritti che ne facciano richiesta non sono inquadrabili in alcuna categoria reddituale IRPEF, di cui all'art. 6 del TUIR. Pertanto, non trova applicazione la ritenuta a titolo d'acconto.
Per gli interventi di risanamento e restauro conservativo effettuati su immobili vincolati per i quali "è obbligatoria l'autorizzazione preventiva da parte della Sovrintendenza" non è possibile fruire della detrazione del 19%, di cui all'art. 15, co. 1, lett. g), del TUIR.
Non è possibile compensare tramite modello F24 il credito d'imposta in favore dei soggetti che operano nel settore turistico/ricettivo (previsto dall'art. 1, commi 1 e 2, DL. n. 152/2021) con un debito IVA artatamente indicato nel modello di pagamento, in quanto non corrispondente al debito d'imposta determinato in conformità alla normativa.
La "decontribuzione SUD", cioè l'agevolazione introdotta nel periodo Covid-19 che ha previsto l'esonero del 30% dei contributi previdenziali dei datori di lavoro per le prestazioni svolte nelle Regioni del Sud Italia, non può fruire della detassazione prevista per i contributi erogati nell'ambito del Covid-19, di cui all'art. 10-bis del DL n. 137/2020.
Nell'ambito di un'assegnazione agevolata di beni ai soci, qualora uno di essi nell'atto d'assegnazione dei beni immobili non strumentali intenda avvalersi del "contratto a favore di terzi", indicando come beneficiario un soggetto terzo estraneo alla compagine sociale, non sarà possibile applicare la disciplina dell'assegnazione agevolata.