La Società di Gestione collettiva del Risparmio (SGR) gestisce un fondo d'investimento alternativo mobiliare riservato chiuso (FIA alternativo), in cui figurano come investitori due enti di previdenza obbligatoria (Casse di Previdenza), e può esercitare la facoltà di richiedere ai titolari delle quote le somme di denaro necessarie per attuare il piano finanziario degli investimenti del Fondo (cd. "richiami").
Nel suddetto contesto, però, la SGR dichiara di non poter ricollegare i proventi derivanti dall'investimento nel Fondo ai versamenti/richiami effettuati dopo l'adeguamento del Regolamento.
In tale eventualità, sarà possibile determinare la quota dei proventi agevolabili spettanti alle Casse di Previdenza in misura pari al rapporto tra i versamenti/richiami dalle stesse effettuati dopo l'adeguamento del Regolamento (numeratore) e l'ammontare totale di quelli effettuati, prima e dopo la modifica del Regolamento, da parte delle Casse di Previdenza (denominatore), senza tener conto dei rimborsi "pro quota", i quali non costituiscono ''disinvestimenti'' per le Casse di Previdenza ai fini del regime agevolato (e non incidono sull'ammontare del plafond utilizzato ai fini dell'agevolazione).