Qualora nel contratto stipulato tra le parti venga prevista una condizione sospensiva dell'efficacia del trasferimento di un marchio, legata al pagamento del saldo del prezzo da parte dell'acquirente entro il xx/xx/2030, si realizzano gli effetti giuridici propri della fattispecie della vendita con riserva di proprietà. Pertanto, in tal caso, si applica l'art. 27, co. 3, del TUR, con imposta di registro ad aliquota proporzionale del 3% sui corrispettivi già pagati e sui restanti da pagare.