La società di capitali residente in Italia, interamente posseduta da una società Svizzera, ha stipulato dei contratti di finanziamento con un'altra società Svizzera, che agisce in qualità di parte mutuante.
Al fine di beneficiare dell'esenzione dall'applicazione della ritenuta sugli interessi corrisposti alla controllante Svizzera, in assenza dell'holding period, è necessario verificare la sussistenza dei requisiti, che nel caso di specie risultano soddisfatti.
Pertanto, la società italiana potrà effettuare i pagamenti di interessi senza applicazione delle ritenute convenzionali.
Poi, qualora successivamente al pagamento degli interessi venisse meno la condizione secondo cui l'altra società Svizzera detenga direttamente almeno il 25% del capitale della società per un minimo di due anni.