Nel caso di specie, pur essendo in corso le opere e le lavorazioni utili ai fini del Superbonus, non sono state emesse dal general contractor fatture nei confronti del condominio committente per il mancato raggiungimento delle percentuali di esecuzione delle opere previste dal contratto di appalto, nonché sono state sostenute dai vari soggetti coinvolti nei lavori (in particolare, dal general contractor, dalle società consorziate e dalle società subappaltatrici dei lavori) una serie di spese, documentate da fatture (fatture che recano il citato Condominio quale destinatario finale della prestazione e/o del servizio).
In tale contesto, seppur il sostenimento di spese professionali e di spese relative a servizi tecnici propedeutici all'inizio dei lavori e delle mere attività preparatorie del cantiere non sono riconducibili tra le spese rilevanti ai fini del Superbonus, in quanto non riguardanti la materiale esecuzione degli interventi edilizi, non è possibile valutare se al 30 marzo 2024 sono presenti tutte le condizioni richieste per l'operatività della deroga al blocco dello sconto in fattura o della cessione del credito.
Infatti, nella documentazione presentata non è contenuta un'indicazione puntuale e dettagliata dei lavori eseguiti entro la data del 30 marzo 2024, delle fatture concernenti quest'ultimi emesse entro la predetta data e dei corrispettivi pagamenti effettuati sempre entro la medesima data.