Ai premi corrisposti nel 2025 da un'associazione sportiva ai propri associati per i risultati ottenuti nell'ambito di competizioni sportive è applicabile la ritenuta di cui all'art. 30 del DPR n. 600/1973, ai sensi di quanto previsto dall'art. 36, co. 6-quater del D.Lgs. n. 36/2021, indipendentemente dall'entità del premio erogato (salvo successiva istanza di rimborso, da presentare nel 2026, per le ritenute sui premi erogati nel corso dell'esercizio 2025 nei confronti del medesimo soggetto, laddove di importo complessivamente non superiore a 300 euro).
Inoltre, a far data dal 1° gennaio 2026, l'assoggettamento a ritenuta dei premi erogati agli atleti dilettanti va effettuata soltanto se questi, erogati nel periodo d'imposta alla medesima persona, siano superiori a 300 euro, in conformità con quanto prescritto dall'art. 45, comma 9, del TUVR.