L'ipotesi riguarda la co-gestione di una piattaforma di peer to peer lending (P2P Lending), in cui la società istante non si occupa della "gestione primaria" ma della mera gestione fiscale dei proventi derivanti dagli investimenti ivi effettuati dai soggetti finanziatori non professionali.
In tal caso, l'istante non soddisfa il requisito di gestore della piattaforma, come richiesto dall'art. 44, co. 1, lett. d-bis) del TUIR, pertanto non potrà applicare la ritenuta a titolo d'imposta sui proventi derivanti dagli investimenti operati sulla Piattaforma.