In relazione alla restituzione delle somme indebitamente corrisposte a titolo pensionistico ad un soggetto deceduto, in assenza di una pronuncia definitiva che cristallizzi la legittimità della pretesa dell'amministrazione istante verso l'erede, il diritto del sostituto a fruire del credito d'imposta sulle somme restituite, di cui all'art. 150, co. 2, del DL n. 34/2020, sorge con riferimento al periodo d'imposta in cui avviene la restituzione delle somme indebitamente corrisposte .
Di conseguenza, nelle more della definitività della pretesa accertata con pronuncia allo stato ancora appellabile, l'istante ha diritto di fruire del credito d'imposta limitatamente alle somme effettivamente restituite.