L'associazione di medicina di gruppo, qualificata come ente commerciale ai sensi dell'art. 73, co. 1, lett. b) del TUIR, percepisce reddito d'impresa ed è tenuta alla presentazione del Modello Redditi-SC, nonché è soggetta all'IRAP.
Nell'ambito di tale associazione di medicina di gruppo, alle operazioni di riaddebito delle spese comuni della sede associativa da parte dell'associazione nei confronti dei medici associati, può essere applicato il regime di esenzione IVA, di cui all'art. 10, co. 2 del DPR n. 633/1972.