La possibilità di chiedere la continuazione del consolidato fiscale da parte della beneficiaria non viene affatto subordinata alla permanenza in capo alla scissa della qualifica di consolidante e della conseguente sua permanenza nella fiscal unit originaria (ancorché priva di alcune partecipate-consolidate).
Per le eventuali partecipazioni non trasferite dalla società scissa alla beneficiaria e rimaste in capo alla scissa si prevede che la scissione non modifica gli effetti derivati dall'opzione alla tassazione di gruppo da parte della scissa, fermo restando i requisiti richiesti di cui all'articolo 117, comma 1, del Tuir.