Il superbonus al 110%, di cui all'articolo 119 del DL 34/2020, può trovare applicazione per gli interventi effettuati su un immobile a destinazione non residenziale che, a seguito degli interventi, vede variare la propria destinazione d’uso a residenziale, purché nel provvedimento amministrativo che autorizza i lavori risulti chiaramente il cambio di destinazione d’uso del fabbricato in origine non abitativo.
Nel caso in cui i lavori determinino l’accorpamento di due distinti immobili in un unico edificio, è però necessario che il requisito del miglioramento di almeno due classi energetiche (oppure, ove non possibile, il conseguimento della classe energetica più alta), di cui al comma 3 dell’art. 119 del DL 34/2020, possa essere attestato con riguardo all’intero edificio risultante, al termine dei lavori, dall’accorpamento dei due immobili.