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La banca dati delle risposte pubblicate dall’Agenzia delle Entrate
Sugli utili distribuiti alla BEI da parte della Società non deve essere effettuata la ritenuta alla fonte prevista dall’articolo 27 del d.P.R. n. 600 del 1973, in ragione del particolare status di cui gode la BEI.
In linea generale la ritenuta è operata a titolo d'imposta e con l'aliquota del 26 per cento sugli utili corrisposti a soggetti non residenti nel territorio dello Stato.
La retrocessione degli immobili della partecipata da liquidare, da attuarsi con l'assegnazione dei beni al Comune istante, non può fruire del regime agevolativo, in quanto la delibera di liquidazione è avvenuta oltre il termine previsto del 5 maggio 2016.
Per beneficiare dell’agevolazione dell'imposta di registro, ipotecaria e catastale nella misura fissa di 200 euro ciascuna per i trasferimenti di interi fabbricati, a favore di imprese di costruzione o di ristrutturazione immobiliare, occorre verificare che la cessione del contratto realizzi il trasferimento della proprietà dell'intero fabbricato in favore della società cessionaria e, inoltre, occorre verificare che l'impresa cessionaria rivesta la qualifica di impresa di costruzione o di ristrutturazione immobiliare.
Nell’ambito di un gruppo IVA, se in presenza di operazioni esenti si verifica una variazione della percentuale di detrazione superiore a dieci punti, in tal caso il gruppo IVA dovrà eseguire la rettifica della detrazione IVA relativa a tutti i beni e i servizi non ancora ceduti o non ancora utilizzati, nonché relativa ai beni ammortizzabili per i quali non sono ancora trascorsi 4 anni da quello della loro entrata in funzione ovvero, se si tratta di beni immobili, 9 anni da quello della loro entrata in funzione. Questa rettifica dovrà essere eseguita in un'unica soluzione nell'anno in cui opera il nuovo regime della detrazione.
In tema di cessione dell'immobile strumentale oggetto di regolarizzazione, se la pratica di sanatoria non ha comportato la materiale esecuzione di alcun intervento edilizio idoneo ad attrarre la futura cessione del fabbricato al regime di imponibilità a IVA obbligatorio, la futura cessione dell’immobile è da considerarsi esente da IVA.
Le clips endoscopiche, le sonde rivestite con la guaina e il catetere di rilascio necessari per l’applicazione di tali clips non possono fruire dell’aliquota IVA agevolata del 4%, ma dovranno essere assoggettati a quella ordinaria, non rientrando nel n. 30, della Tabella A, parte II, allegata al DPR 633/1972.