Non è possibile emettere una nota di variazione in diminuzione quando, successivamente all'esercizio della rivalsa a seguito di un accertamento definitivo, il credito del contribuente non sia stato soddisfatto a causa di una procedura esecutiva rimasta infruttuosa. Ne consegue che in caso di mancato pagamento dell'IVA da parte del cessionario o committente, l'unica possibilità consentita al fornitore per il recupero dell'IVA, addebitata in rivalsa e non incassata, è di adire l'ordinaria giurisdizione civilistica, non essendo applicabili altri istituti previsti dalla disciplina del tributo, come la nota di variazione in diminuzione.