Nel caso di specie, la capogruppo controlla un gruppo IVA formato da 11 società, in cui una delle controllate è stata oggetto di scissione parziale, con trasferimento di parte del proprio patrimonio ad una società neocostituita, al fine di migliorare i rapporti del gruppo con il sistema creditizio.
In tal caso, nonostante il mancato rispetto del vincolo temporale di controllo dal 1° luglio dell'anno precedente (la nuova società è stata costituita in data successiva), la newco può essere comunque inclusa nella liquidazione IVA di gruppo, in quanto l'operazione straordinaria descritta non ha interrotto la continuità del rapporto di controllo da parte della capogruppo.