Se gli immobili sono pervenuti al cedente (banca/intermediario finanziario) per effetto della cessione in blocco dei beni e dei rapporti, effettuata ai sensi dell'art. 58 del TUB, non è possibile fruire dell'agevolazione di cui all'art. 35, comma 10-ter.1, del DL n. 223/2006, che prevede l'applicazione in misura fissa dell'imposte di registro, ipotecaria e catastale.