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La banca dati delle risposte pubblicate dall’Agenzia delle Entrate
3) Il contribuente che ha iniziato le procedure autorizzatorie prima del 1° gennaio 2017 non consente agli acquirenti di fruire del sismabonus acquisti. 4) L'acquirente di un'unità immobiliare da impresa di costruzione o ristrutturazione immobiliare che ha demolito e ricostruito l'intero edificio entro la preesistente volumetria può fruire del sismabonus acquisti, anche nel caso in cui la società cedente sullo stesso immobile benefici della detrazione per l'efficientamento energetico e le misure antisismiche.
1) Le detrazioni Ecobonus e riqualificazione energetica possono essere riconosciute anche in relazione ad interventi su un immobile posseduto da una società non utilizzato direttamente, ma destinato alla vendita.
La fondazione che esercita un'attività commerciale non ricompresa in uno dei codici ATECO individuati dall'allegato 1 al DL Rilancio non può fruire del credito d'imposta, per l'assenza del requisito soggettivo previsti dalla norma.
Per gli interventi effettuati in un edificio posseduto interamente da una cooperativa, in cui una parte delle unità abitative è stata assegnata in godimento ai propri soci mentre un'altra parte delle medesime è data in locazione a terzi non soci, è possibile fruire del Superbonus soltanto qualora la superficie complessiva delle unità immobiliari assegnate ai soci sia superiore al 50%, restando esclusa con riferimento alle eventuali spese relative ad interventi “trainati” realizzati sulle singole unità in locazione a terzi non soci.
Per gli interventi effettuati in un edificio posseduto interamente da una cooperativa a proprietà indivisa e costituito da più unità abitative assegnate in godimento ai propri soci, il Superbonus spetta in relazione alle spese sostenute sia per i lavori trainanti (isolamento termico) che per i lavori trainati (infissi e schermature solari).
Nel caso di cessazione del ramo d’azienda, la sopravvenienza passiva derivante dall'eliminazione dell'avviamento è deducibile, in quanto concorre alla determinazione del reddito nei limiti del valore fiscale non ammortizzato del bene, poiché deriva dalla sopravvenuta insussistenza di attività iscritte in bilancio in precedenti esercizi.