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La banca dati delle risposte pubblicate dall’Agenzia delle Entrate
Fermo restando che l'Ecobonus non si applica alla parte eccedente il volume ante operam, in linea di principio i lavori di demolizione e ricostruzione con ampliamento non precludono al contribuente la possibilità di fruire della detrazione per la riqualificazione energetica, nel rispetto delle prescrizioni di legge e delle interpretazioni fornite dall'Amministrazione finanziaria. Sia gli interventi finalizzati alla riduzione del rischio sismico sia quelli finalizzati al risparmio energetico devono essere realizzati, ai fini delle detrazioni rispettivamente spettanti, su "edifici esistenti", essendo esclusi dal beneficio i fabbricati di nuova costruzione.
Nel caso di interventi di demolizione e ricostruzione con ampliamento della volumetria preesistente, la detrazione non spetta con riferimento ai lavori effettuati sulla parte eccedente il volume ante operam, pertanto è necessario mantenere distinte le spese in termini di fatturazione.
Le perdite acquisite in sede di fusione dalla SRL incorporata, da parte di un soggetto che fruisce di un regime di esenzione dell'utile, devono essere sterilizzate, fino a concorrenza dell'utile che non ha concorso alla formazione del reddito della società negli esercizi precedenti.
L'ipotesi di rideterminazione del credito d’imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno non può trovare applicazione se i beni oggetto di agevolazione non sono singolarmente dismessi o ceduti a terzi, ma circolano insieme all'azienda che verrà condotta dall'affittuario nell'ambito dell'esercizio di un'attività imprenditoriale. Al fine di rendere inoperante la rideterminazione, l'affittuario dovrà comunque, entro i periodi di sorveglianza previsti, far entrare in funzione e non dismettere i beni nell'ambito del compendio aziendale.
Le operazioni di scissione e di trasformazione sono assoggettate ad imposta di registro in misura fissa di 200 euro, ai sensi dell'art. 4, co. 1, lett. b), della Tariffa, Parte Prima, allegata al DPR n. 131/1986.
Il principio di neutralità fiscale delle scissioni, in base al quale il passaggio dei beni dalla società preesistente (la società scissa) al soggetto risultante dall'operazione (la/le società beneficiaria/e) non dà luogo a fenomeni fiscalmente realizzativi, implica un sistema di rilevazione dei valori che è tipico della tassazione dell'imponibile fiscale in base al bilancio e che è proprio delle società che svolgono attività commerciale.